Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
4. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalitą di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.