Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 2826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 1, L. R. 1/1990
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 82, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 11
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 200 milioni per l' anno 1988;
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1997;
- lire 200 milioni per l' anno 1998.

9. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12
 Edilizia di interesse pubblico
(programmi 1.2.5. e 1.2.6.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2988 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 300 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
9. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 INTERVENTO NEL SETTORE
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 24
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 350 milioni, autorizzato con l' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritte sul capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 166 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
2. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 416 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 416 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 1.248 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal Capo I, articolo 6, della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
7. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 30
 Beni culturali
(programmi 1.2.5. e 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni al 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al fine di consentire l' esecuzione dei lavori necessari alla conservazione e manutenzione del complesso monumentale della Cattedrale di S. Giusto in Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente proprietario un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1988.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa complessiva di lire 220 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1988 e 100 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9. Il predetto onere di lire 220 milioni fa carico al capitolo 6064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 31
 Servizi bibliotecari, museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, e lire 80 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 200 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, ed iscritte sul capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono ridotte di lire 111.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2005.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 311.200.000.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 311.200.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
6. L' onere complessivo di lire 933.600.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6145 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 34
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, un limite d' impegno di lire 800 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dell' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1988 e lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
7. Per le finalità previste dal combinato disposto dell' articolo 3, comma 1, lettera a), e del comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
8. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 36
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, comma 2, della precitata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Art. 37
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7464 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera r), L. R. 10/2012
Art. 46
 Ricerca applicata
(programmi 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
7. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 48
 Contributi a Comuni per apprestamento aree produttive
di interesse comunale nei territori montani
(programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato dall' articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 55, comma 4, L. R. 25/1989
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
Art. 62
 Contributo a favore delle strutture turistiche
(programmi 3.5.1. e 3.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 500 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
5. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
9. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale un contributo di lire 500 milioni a sostegno delle spese necessarie per il completamento del complesso termale di Arta Terme.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni nell' anno 1988.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 65
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 80 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 240 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 66
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, nell' anno 1988, è autorizzato il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite d' impegno di lire 60 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 60 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
7. L' onere complessivo di lire 180 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 3554 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1991 e 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VI
 ALTRI INTERVENTI
Art. 71
1. ( OMISSIS )
2. ( OMISSIS )
3. ( OMISSIS )
4. ( OMISSIS )
5. ( OMISSIS )
6. ( OMISSIS )
7. ( OMISSIS )
8. Per le finalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1988.
9. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
11. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1988.
12. Il finanziamento di cui al comma 10 potrà essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il Comune di Osoppo è tenuto, a pena di decadenza del beneficio, con conseguente obbligo di restituire le somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
13. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Commi da 1. a 7. omessi, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo.
2 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 28, comma 1, L. R. 31/1995
Art. 76
 Manutenzione opere realizzate dagli Enti soppressi
(programma 0.6.1.)
4. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
6. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, in attesa che vi provvedano le competenti Amministrazioni statali, gli oneri per il pagamento delle somme dalle stesse ancora ad ogni titolo dovute a fronte dei mutui contratti dagli enti soppressi di cui al citato articolo 34 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, richieste dagli istituti creditori per la liberazione delle ipoteche.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 6 fanno carico al capitolo 1271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE E RIDUZIONE DI QUOTE
ANNUALI DI SPESE DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1988- 1990
CAPO I
 Rideterminazione di quote annuali
Art. 77
 Opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 1.1.1. e 2.3.8.)
2. La spesa di lire 6.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 con l' articolo 52, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 32, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 78
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 48, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
2. La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per l' anno 1989 con l' articolo 41, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
3. La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l' anno 1988 con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
4. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera c), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, si intende autorizzata per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 4, lettera b), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.
Art. 79
 Opere di bonifica
(programma 3.1.1.)
1. La spesa complessiva di lire 11.500 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene modificata in lire 1.000 milioni per l' anno 1988, lire 3.000 milioni per l' anno 1989 e lire 7.500 milioni per l' anno 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
2. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1988 dall' articolo 48, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
CAPO III
 Riduzione di autorizzazione di spesa
da finanziare con contrazione di mutuo
Art. 81
 Opere pubbliche
(programmi 1.2.2., 1.2.4. e 1.6.1.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1988, autorizzati con l' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 14.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
b) lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
c) lire 5.000 milioni, autorizzati per l' anno 1988 con l' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, e lire 10.000 milioni, autorizzati per l' anno 1989 con l' articolo 8, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Art. 82
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
1. Le sottospecificate autorizzazioni di spesa, da finanziare con contrazione di mutui ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vengono revocate per gli importi sottoindicati:
a) lire 10.000 milioni, autorizzati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) lire 13.0000 milioni, come rideterminati per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, e lire 10.000 milioni per l' anno 1989, autorizzati con l' articolo 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 84 (Articolo omesso, in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 85

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
2 Articolo abrogato da art. 220, comma 2, L. R. 5/1994
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.