Legge regionale 18 novembre 1987, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1987

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli >>.
Art. 8
 Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l' articolo 1 della presente legge, fanno carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 654 milioni, suddivisi in ragione di lire 237 milioni per l' anno 1987, lire 217 milioni per l' anno 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 6211, dopo la locuzione << organismi pubblici >>, è inserita la locuzione << Università >>.
2. Al predetto onere di lire 654 milioni si fa fronte:
a) per complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987, lire 150 milioni per l' anno 1988 e lire 200 milioni per l' anno 1989, mediante storno da capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 134 milioni, suddivisi in ragione di lire 67 milioni per l' anno 1987 e 67 milioni per l' anno 1988, mediante storno dal capitolo 6210 del medesimo stato di previsione;
c) per le restanti lire 20 milioni, relativamente all' anno 1987, mediante storno da capitolo 6212 del più volte citato stato di previsione.

3. Lo stanziamento del precitato capitolo 6211 viene, altresì, impinguato in termini di cassa, di lire 237 milioni, cui si fa fronte mediante storno:
a) per lire 150 milioni, dal capitolo 6209 del precitato stato di previsione;
b) per lire 67 milioni dal capitolo 6210 del precitato stato di previsione;
c) per lire 20 milioni dal capitolo 6212 del precitato stato di previsione.

4. Il precitato capitolo 6209 viene soppresso ed eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.