Art. 19
1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunitā montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilitā aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000.
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alle Comunitā montane interessate, accompagnate dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.
3. Qualora gli imprenditori si avvalgano, per la tenuta della contabilitā, di Centri contabili da essi stessi gestiti in forma associata e riconosciuti idonei dalle Comunitā montane, oppure di Centri contabili gestiti dalle Associazioni di categoria, potranno autorizzare i suddetti Centri a incassare i contributi loro concessi. A tale scopo i Centri potranno presentare domanda cumulativa di liquidazione del contributo in nome degli imprenditori interessati.
4. Per le medesime finalitā di cui al comma 1, nei territori montani la misura massima dei contributi previsti all'
articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come modificata ed integrata dal Capo III della regionale 1 dicembre 1986, n. 51, č elevata al 9 per cento.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 79, comma 3, L. R. 2/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 3, L. R. 10/1988 nel testo modificato da art. 9, comma 1, L. R. 16/1989
3 Comma 1 sostituito da art. 139, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.