Art. 39
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 23 - Programma 3.4.2. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8760 (2.1.163.2.10.25) con la denominazione: << Contributi ai piccoli esercizi commerciali ubicati nei territori montani per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1987 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Sul precitato capitolo 8760 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.