Art. 37
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 17, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - il programma 0.7.2. << Progetto per la ripresa economica delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e tra le spese d' investimento alla Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 1700 (2.1.210.5.10.32) con la denominazione: << Spese per la realizzazione di un progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale delle zone di transito interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 6.600 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 10 miliardi di fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del citato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
4. Sul precitato capitolo 1700 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.