Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
 NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE DEL
RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO II
 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
31 agosto 1981, n. 53
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
CAPO III
 Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 14
 
1. Il computo dell' indennità integrativa speciale di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, o di indennità equipollenti, avviene nella misura intera con decorrenza 1 giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull' indennità di buonuscita.
2. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell' indennità di buonuscita non danno luogo a corresponsione di interessi ed a rivalutazione monetaria.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 25/2016
TITOLO II
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 Norme di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale regionale
Art. 16
 
4. Al personale regionale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1985 ed il 1 ottobre 1987, l' eventuale importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 ottobre 1987 ai sensi del precedente secondo comma e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento ai sensi del presente articolo, viene attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio o comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1985.
Art. 17
 
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, non può cumulare negli anni 1985, 1986 e 1987 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito al secondo comma dell' articolo 16 della presente legge.
2. Al predetto personale spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, nella qualifica di appartenenza, lo stipendio risultante dalla somma dei seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' assegno lordo mensile di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, e la somma dei benefici contrattuali riferibili al triennio 1985-1987 conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza;
c) quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 22 della presente legge.

3. A decorrere, rispettivamente, dal 1 gennaio 1987, dal 1 luglio 1987 e dal 1 ottobre 1987, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 determinato ai sensi del precedente secondo comma;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto alle date suddette dal secondo comma del precedente articolo 16 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza, detratto l' importo in godimento al 31 dicembre 1986 di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo;
c) rateo al 1 gennaio 1987 del salario individuale di anzianità di cui all' articolo 18 della presente legge.

CAPO II
 Riallineamento di particolari categorie di personale
Art. 22
 
1. Al personale regionale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 45 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, spetta, a decorrere dalla data d' inquadramento, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nelle misure e con le decorrenze stabilite dall' articolo 25, primo comma, della medesima legge regionale.
3. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> s' intende il trattamento economico in godimento alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi delle disposizioni citate al precedente primo comma.
4. Per il personale inquadrato ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, ed ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, il trattamento economico di cui al precedente terzo comma va depurato del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza e determinato ai sensi del quarto comma, secondo interlinea, dei medesimi articoli.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 60, comma 1, L. R. 44/1988
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 13/1989
4 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 73, comma 4, L. R. 44/1988 nel testo modificato da art. 24, comma 2, L. R. 13/1989
Art. 23
3. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s' intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell' importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1 gennaio dell' anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 13/1989
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 39, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 4, L. R. 10/2002
Art. 25
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il segretario particolare e l' addetto di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione, oppure in posizione di comando, disposta dall' Amministrazione di appartenenza, su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
CAPO III
 Norme di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza
Art. 27
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 30, quinto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, al personale collocato a riposto anteriormente al 2 gennaio 1985 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 gli importi dell' assegno di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, nella misura rispettivamente ivi prevista per i medesimi anni e per l' anno 1987 l' aumento contrattuale di cui all' articolo 16, secondo comma, della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.
2. Per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1985-1987, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, e di cui all' articolo 1 del decreto - legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni dall' articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.
CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera r), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 32
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 26 fanno carico ai capitoli 150, 154, 155 e 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l' anno 1987, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.350 milioni, 1.350 milioni, 890 milioni e 10 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1988 e 1989, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 1.400 milioni, 900 milioni e 20 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 12 e 16 faranno carico ai capitoli 160 e 163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, i cui stanziamenti complessivi vengono conseguentemente elevati, in termini di competenza, di lire 2.160 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e di lire 930 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e, rispettivamente, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sui precitati capitoli 160 e 163 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 300 milioni e, rispettivamente, di lire 800 milioni.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 27 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1987 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Sul precitato capitolo 158 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni.
4. All' onere complessivo di lire 6.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, relativi all' anno 1987, si fa fronte mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1080: lire 5.000 milioni;
b) capitolo 1081: lire 1.000 milioni.

5. Al restante onere complessivo di lire 16.000 milioni si fa fronte:
a) per lire 8.000 milioni, relativi all' anno 1988, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 2.700 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 2.000 milioni;
b) per lire 8.000 milioni, relativi all' anno 1989, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 151: lire 800 milioni;
2) capitolo 1080: lire 4.000 milioni;
3) capitolo 1081: lire 2.500 milioni;
4) capitolo 1110: lire 700 milioni.