Legge regionale 07 settembre 1987, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 65/1988
2 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale 10 marzo 1994, n. 96, l' illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non include il trasporto dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attivita' soggette ad autorizzazione regionale.
3 Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 22/1996
4 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 34/2017