Legge regionale 29 agosto 1987 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 13/11/1996

Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, relativa alle indennità di carica e di presenza attribuibili al Presidente, al vicepresidente ed ai componenti il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, nonché modifica alla legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, relativa all' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Legge abrogata implicitamente da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 84, comma 2, L. R. 49/1991

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 21, comma 1, L. R. 46/1996 con effetto, ex articolo 23 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.