Legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 27 bis aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Il Comitato regionale dei porti, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 1, L. R. 23/1997
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO II
 Piano regionale dei porti
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO III
 Pianificazione dei porti di competenza regionale
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 16/2001
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
CAPO IV
 Finanziamenti a favore dei porti d' interesse regionale per
il completamento di opere, impianti e relative attrezzature
fisse e mobili destinati al potenziamento degli scali
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
2 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 13/2006
4 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 18
1. I programmi di cui all' articolo 17 comprendono:
a) la realizzazione ed il completamento di opere, l' acquisto di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento dei porti;
b) la manutenzione straordinaria di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, già esistenti o realizzati successivamente all' entrata in vigore della presente legge;
c) altre iniziative finalizzate al potenziamento strutturale, operativo e produttivistico degli scali, ivi compresi il raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone;
d) gli impianti e le attrezzature finalizzate alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione.

2. Gli impianti e le attrezzature di cui alla lettera a) possono essere concessi in comodato da parte dei soggetti di cui all' articolo 17 alle Compagnie portuali per l' espletamento dei relativi servizi, anche al fine di contribuire al contenimento dei costi delle operazioni portuali.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
Art. 20
 Modalità di concessione, erogazione
e rendicontazione dei finanziamenti
1. I finanziamenti di cui all' articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.
2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all' intero ammontare del finanziamento concesso per l' anno in corso.
4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.
6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.
6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 25/1989
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 15/2004
CAPO V
 Interventi regionali in materia di opere portuali,
marittime e di navigazione interna
Art. 21
2. Gli interventi autorizzati ricomprendono le spese necessarie per la realizzazione, l' acquisto e la gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all' efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia della incolumità pubblica nell' ambito delle infrastrutture di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese per l' illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di consorzi tra enti locali e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in via ordinaria all' effettuazione delle operazioni di dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili di competenza regionale, con particolare riferimento al territorio lagunare.
4. Con apposita convenzione verranno definiti i rapporti tra l' Amministrazione regionale e detti consorzi, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dell' attività dei consorzi stessi.
5. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare a terzi i controlli diretti ad accertare lo stato e l' efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali, gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale.
6. Agli interventi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 30/1990
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 41, L. R. 13/1998
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 55, L. R. 4/1999
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 29/2017
6 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 16, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 5 ter da art. 5, comma 43, L. R. 13/2022
Art. 22
3. I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, che esprime altresì parere di congruità relativamente agli acquisti e ai noleggi.
4. I fondi necessari per i lavori, gli acquisti ed i noleggi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, possono essere messi a disposizione del Dirigente il Servizio dei porti e delle attività emporiali o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.
Note:
1 Comma 2 interpretato da art. 3, comma 1, L. R. 57/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 16/2001
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 16/2001
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 22/2010
CAPO VI
 Interventi diretti all' incentivazione
dei traffici marittimi d' interesse regionale
Art. 24
1. Nel quadro del Piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli - Venezia Giulia e l' occupazione nel settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per la promozione e l' attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all' acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi, ivi compresi gli studi, le ricerche e le pubblicazioni, a carattere economico o giuridico svolti saltuariamente o con carattere di continuità da soggetti particolarmente esperti nelle problematiche dei traffici e che siano suscettibili di recare concreti contributi alla soluzione di problemi di interesse regionale.
2. Possono accedere alle provvidenze del presente articolo enti pubblici interessati alla promozione ed allo sviluppo dei traffici di interesse regionale, consorzi e società a prevalente partecipazione pubblica che abbiano la finalità di sviluppare e rendere competitivi i traffici attraverso la gestione coordinata dei servizi relativi ai trasporti interessanti i porti regionali, nonché la promozione e lo svolgimento di attività economiche strumentali o accessorie alle attività portuali, e, per particolari iniziative nel settore, anche soggetti di carattere privato.
3. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal comma 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché l' utilizzazione dei contributi stessi.
4. La Giunta regionale determina l' ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi, tenuto conto, oltre che dell' entità della spesa preventivata, anche dell' importanza e dell' interesse delle iniziative proposte.
5. Saranno privilegiate le iniziative atte a promuovere e propagandare unitariamente l' offerta dei servizi portuali della regione, in una visione integrata del sistema portuale regionale.
6. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i contributi entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello di erogazione.
7. I rendiconti relativi dovranno essere presentati, unitamente ad una relazione illustrativa dei risultati conseguiti con le iniziative finanziate, entro il 28 febbraio dell' anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.
8. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori 12 mesi.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 57/1991
Art. 25
 Interventi in conto capitale a favore
degli investimenti privati nei porti
2. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, unitamente al preventivo di spesa e ad una relazione illustrativa delle finalità dell' investimento da effettuare.
3. La Giunta regionale delibera sull' ammissibilità dell' iniziativa al contributo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale dei porti, e sull' entità del contributo da concedere.
4. Saranno privilegiati quegli interventi che per il particolare contenuto tecnologico, siano in grado di indurre una particolare qualificazione dell' ambito portuale in cui vengono effettuati.
5. Sono ammesse a contributo anche le iniziative avviate a partire dal 1 gennaio 1986 e non portate a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili, entro il limite della quota di spesa non coperta dai contributi stessi, con altre provvidenze in conto interessi o in annualità eventualmente previste da leggi statali o regionali.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 26
 Contributi pluriennali a favore di soggetti
operanti nel settore dei traffici di interesse regionale
2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono applicabili anche alle imprese armatoriali, agli agenti marittimi raccomandatari, con sede nel territorio regionale, e agli enti o società che gestiscono autoporti ubicati nel territorio regionale.
3. Sono ammissibili a contributo:
a) per le imprese armatoriali:
1) l' acquisto di chiatte, chiatte autopropulsive, bettoline, rimorchiatori ed in genere di natanti a servizio del traffico portuale;
2) l' acquisto di contenitori;
3) l' acquisto di mezzi tecnici accessori per le navi o per le operazioni portuali o per terminali gestiti, quali trattori, sollevatori, carrelli ed altri;
4) l' acquisto di attrezzature tecniche d' ufficio;
5) la costruzione, l' acquisto, l' ampliamento, il completamento e l' ammodernamento di edifici e magazzini utilizzati per l' attività di impresa;
b) per gli agenti marittimi raccomandatari, gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici collegati ad operazioni portuali o di terminale o di magazzino;
c) per gli enti o società gestori degli autoporti regionali gli investimenti di cui ai numeri 4) e 5) della lettera a) nonché l' acquisto di mezzi tecnici necessari alle operazioni di manipolazione delle merci negli ambiti autoportuali.

5. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso dietro presentazione della documentazione comprovante l' avvenuta effettuazione dell' investimento.
6. I beni acquistati non devono essere alienati o locati, dati in comodato o comunque distolti dalla loro destinazione per tutto il periodo del finanziamento, pena la cessazione della corresponsione delle quote del contributo ancora da corrispondere alla data della alienazione, della locazione, del comodato o del cambiamento di destinazione.
7. Sono comunque consentite le locazioni proprie del contratto di trasporto.
8. I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l' anno antecedente alla domanda di contributo.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese armatoriali contributi annui costanti per un periodo non superiore ai cinque anni a titolo di abbattimento dei costi relativi al noleggio di natanti adibiti alla navigazione interna o fluvio - marittima. L' ammontare complessivo dei contributi non può superare il 50% del costo del noleggio.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
2 Comma 4 interpretato da art. 27 bis, comma 1, L. R. 22/1987
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 115, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Comma 4 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 47/1993
5 Comma 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
6 Comma 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 16/1996
Art. 27
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria
effettuate da soggetti operanti nel settore dei traffici di
interesse regionale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all' articolo 26 contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, a prezzi prefissati, correntemente chiamate leasing finanziario, dei seguenti mezzi:
a) attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature tecniche d' ufficio ed i contenitori, nonché mezzi di trasporto interni, stradali e ferroviari necessari per l' attività di impresa.

2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l' operazione di leasing e sono commisurati entro il limite massimo del 25% del prezzo di acquisto dei beni stessi.
3. I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.
4. In via transitoria sono ammesse a contributo le operazioni effettuate nel 1986 purché le domande di contributo vengano presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali per il tramite di aziende o istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.
6. I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.
7. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l' operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.
Art. 27 bis
1. I contributi di cui all' articolo 25, comma 1 e all' articolo 26, commi 1 e 4, della legge regionale n. 22/1987 possono essere concessi anche alle società, che svolgono attività di impresa, derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi, di cui all' articolo 110 del codice della navigazione, secondo i tipi societari previsti nei Titoli V e VI del Libro VI del codice civile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19 aprile 1993, n. 111.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 108, comma 1, L. R. 47/1993
CAPO VII
 Interventi regionali per favorire l' intermodalità
nel trasporto delle merci
Art. 31
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la predisposizione di un progetto mirato denominato << Interporto di Cervignano >>, finalizzato a determinare il ruolo di tale infrastruttura nell' ambito del sistema nazionale e regionale dei trasporti, le caratteristiche urbanistiche ed organizzative nonché l' impatto di tale centro sulla struttura economica regionale e sull' ambiente.
5. Al finanziamento delle spese concernenti l' acquisizione delle aree relative all' interporto di Cervignano ed alla loro infrastrutturazione si provvederà con successivo provvedimento legislativo.
8. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 25/1990
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 25/1990
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 1, L. R. 25/1990
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 25/1990
5 Comma 4 sostituito da art. 90, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 18, comma 3, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
8 Articolo interpretato da art. 36, comma 1, L. R. 13/1998
9 Articolo interpretato da art. 37, comma 1, L. R. 13/1998
10 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 5, comma 9, L. R. 9/2008
11 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 2, comma 84, L. R. 15/2014
CAPO VIII
 Interventi regionali per la formazione
di un sistema informativo elettronico portuale
CAPO IX
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 Norme transitorie
1. I provvedimenti di concessione di contributi già emessi alla data dell' entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, degli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, e degli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soggetti, per quanto attiene alle modalità di rendicontazione dei finanziamenti con essi accordati, alle disposizioni della presente legge.
Art. 36
 Modificazione e abrogazione di norme
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono soppresse le parole << alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell' elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli - Venezia Giulia tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché >>.
CAPO X
 Norme finanziarie
Art. 40
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti a favore dell' Ente autonomo del porto di Trieste, faranno carico:
a) al capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, con l' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3; nella denominazione del precitato capitolo 3496 la parola << Contributo >> è sostituita con << Finanziamenti >>;
b) al capitolo 3498 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato, con l' articolo 60 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
c) al capitolo 3502 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 43, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone faranno carico:
a) al capitolo 3404 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificati nella suddivisione annuale con l' articolo 53, primo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
b) al capitolo 3499 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 61 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 50, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, faranno carico:
a) al capitolo 3497 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, così come modificato nella suddivisione annuale con l' articolo 44, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5; nella denominazione del precitato capitolo 3497 la locuzione << Finanziamento straordinario >> viene sostituita con la locuzione << Finanziamenti >> e dopo la locuzione << dell' Aussa - Corno >> viene inserita la locuzione << per la realizzazione di programmi di investimento >>;
b) al capitolo 3500 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento autorizzato con l' articolo 62 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, in relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 51, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.

4. Per le finalità previste dal precitato articolo 17, sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:
a) relativamente ai finanziamenti dell' Ente autonomo del
porto di Trieste, la spesa complessiva di lire 14.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989; detto onere fa carico al precitato capitolo 3496 il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 10.000 milioni per l' anno 1989;
b) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989; a tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 è istituito, a decorrere dall' anno 1988, alla rubrica n. 11 - programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria
2.3. - Sezione IX - il capitolo 3506 (2.1.234.5.09.20) con la denominazione: << Finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 4.000 milioni per l' anno 1989;
c) relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa - Corno, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989. Detto onere fa carico al precitato capitolo 3497, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

5. All' onere complessivo di lire 23.000 milioni previsto dal comma 4, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 41
 
2. Per le medesime finalità, previste dal comma 1, è altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli anni 1988 e 1989, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
3. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al precitato capitolo 3490, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1988 e lire 3.500 milioni per l' anno 1989.
4. Per gli oneri derivanti dalla applicazione dell' articolo 21, comma 2, relativamente alle spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989, a decorrere dall' anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3463 (1.1.141.2.09.20) con la denominazione: << Spese per l' illuminazione, i segnalamenti, le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all' attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3463 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio medesimo.
6. All' onere complessivo di lire 6.200 milioni si fa fronte:
a) per lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 11 - partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato);
b) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3492 del precitato stato di previsione;
c) per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3460 del medesimo stato di previsione; il precitato capitolo viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti;
d) per lire 500 milioni, relativamente all' anno 1989, mediante storno dal capitolo 1080 del precitato stato di previsione.

Art. 44
 
2. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. Per le finalità di cui all' articolo 26 è autorizzato, per l' anno 1987, un limite d' impegno di lire 70 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3553 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale per la realizzazione di programmi di investimento >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
6. Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3550 del precitato stato di previsione, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2.
7. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Sul precitato capitolo 3553 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 46
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 27 è autorizzato per l' anno 1987 il limite d' impegno di lire 40 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.3. - Spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3554 (2.1.243.5.09.22) con la denominazione: << Contributi annui a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature fisse e mobili, ivi comprese le attrezzature d' ufficio, i contenitori ed i mezzi di trasporto, necessari per l' attività di impresa >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. Al predetto onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 3550, in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 44.
5. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Sul precitato capitolo 3554 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 40 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
Art. 48
 
1. Per le finalità di cui al comma 6 dell' articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono istituiti - alla rubrica n. 11 - programma 1.3.8. (Centro intermodale di Pordenone) - e nelle spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione IX - il capitolo 3830 (2.1.243.3.09.22) con la denominazione: << Contributo alla Società per azioni Centro commerciale all' ingrosso di Pordenone o ad altro soggetto per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, lire 2.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegati ai bilanci medesimi).
4. Sul predetto capitolo 3830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 7 dell' articolo 31, faranno carico al capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, così come modificato nella suddivisione annuale ed integrato con il quarto e, rispettivamente, quinto comma dell' articolo 53 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62. La denominazione del precitato capitolo 3503 viene sostituita dalla seguente: << Contributi in conto capitale all' Azienda speciale per il porto di Monfalcone per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa la " zona interscambio merci" >>.