Art. 28
Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni, da destinare alle necessità delle stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma n. 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7224 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.