2. Il divieto di addestramento ed allenamento dei cani nei giorni di caccia alla selvaggina stanziale previsto dall' articolo 7, nono comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, non trova applicazione nei giorni in cui č consentita la sola caccia selettiva di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.