Art. 13
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 2, 3 e 4 fanno carico al capitolo 7104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2. La denominazione del capitolo 7104 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati viene così modificata: << Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali, per l' attuazione di interventi diretti al miglioramento, razionalizzazione e perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici, per la concentrazione della lavorazione del latte, nonché per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame (articoli 4, 7, 8 e 11 della
legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni,
articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48,
articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79,
articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13, articoli 6 e 8 della
legge regionale 12 agosto 1975, n. 58) >>.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.