Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 19, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Articolo 32 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
3 Articolo 32 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
4 Articolo 32 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
5 Articolo 32 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
6 Articolo 32 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
7 Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies aggiunta da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
8 Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 25, L. R. 17/2008
9 Derogata la disciplina della legge da art. 5, comma 7, L. R. 9/2009
10 Capo III bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Capo III ter aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
12 Articolo 32 septies aggiunto da art. 161, comma 1, L. R. 17/2010
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 9, L. R. 11/2015
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020
Art. 7
 
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 78, L. R. 11/2011
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 22/2020
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
TITOLO II
 ORGANIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
 Attribuzioni regionali
in materia di protezione civile
Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5 Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
10 Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11 Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
12 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
13 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
14 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
Art. 10
 
Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;
c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;
e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;
g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;
g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;
g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.
g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 15/2004
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 26, comma 1, L. R. 25/2005
4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 26, comma 2, L. R. 25/2005
5 Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 59, L. R. 30/2007
6 Aggiunta la lettera g quinquies) al primo comma da art. 5, comma 33, L. R. 12/2009
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
9 Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 35, L. R. 12/2009
10 Parole soppresse alla lettera g bis) del primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Aggiunta la lettera g sexies) al primo comma da art. 160, comma 1, L. R. 17/2010
12 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 108, L. R. 27/2012
13 Lettera a) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera a), L. R. 22/2020
14 Parole aggiunte alla lettera b) del primo comma da art. 5, comma 18, lettera b), L. R. 22/2020
15 Lettera c) del primo comma sostituita da art. 5, comma 18, lettera c), L. R. 22/2020
16 Aggiunta la lettera e bis) al primo comma da art. 5, comma 18, lettera d), L. R. 22/2020
17 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 5, comma 19, L. R. 22/2020
18 Comma 2 quater sostituito da art. 5, comma 20, L. R. 22/2020
19 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 5, comma 21, L. R. 22/2020
20 Parole aggiunte alla lettera g ter) del comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Lettera g quinquies) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 11
 
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992
Art. 12
 
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall' articolo 16 della medesima legge regionale 22/82, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 80, comma 1, L. R. 42/1996
2 Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 14
 
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonché per l' elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
La partecipazione al Comitato tecnico - scientifico da parte dei componenti esterni è compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Note:
1 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993
2 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993
CAPO II
 Direzione regionale per la protezione civile
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
CAPO III
 Formazioni volontarie
Art. 31
 
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020
Capo III bis
 Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi
calamitosi
Art. 32 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2 Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies aggiunta da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 13/2000
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 13/2000
5 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 3, L. R. 13/2000
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 4, L. R. 13/2000
4 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2000
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 6, L. R. 13/2000
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 13/2000
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, L. R. 13/2000
6 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 quinquies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 37, L. R. 13/2002
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 32 sexies

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 28, comma 2, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Capo III TER
 BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
TITOLO III
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 5/1994
2 Aggiunti dopo il sesto comma 3 commi da art. 25, comma 1, L. R. 9/1999
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 15/2004
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 15/2005
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 2/2006
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 1/2007
8 Sesto comma sostituito da art. 13, comma 16, L. R. 9/2008
9 Comma 9 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 17/2008
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 37, L. R. 12/2009
11 Parole aggiunte al quarto comma da art. 162, comma 1, L. R. 17/2010
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 33, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 37/2017
15 Comma 9 bis abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 29, L. R. 22/2020
Art. 34
 
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.