Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 28
 
È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attività della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 210, comma 1, L. R. 3/2024