Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 << Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari >>.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 15, comma 1, L. R. 35/1996
Art. 4
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituto dall' articolo 2 della presente legge, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilitā.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione del bilancio per l' anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilitā.