I benefici previsti dalla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente gią accordati ai sensi della
legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alla riparazione dei danni subiti dall' immobile a causa degli eventi sismici.
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge in conformitą al presente articolo.