Legge regionale 01 dicembre 1986, n. 51 - TESTO VIGENTE dal 29/01/2002

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
CAPO I
 Interventi finanziari a favore del commercio
Art. 1
 
Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall' articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in accoglimento delle domande validamente presentate ai fini previsti dal citato comma, un contributo una tantum pari al totale delle quote non erogate.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono stati ammessi a contributo dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione di contributo, a concedere un contributo una tantum corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.
Art. 3
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 1.000 milioni relativi all' anno 1986 mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;
- per le restanti lire 1.300 milioni, relativi all' anno 1987, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno segnati:
- capitolo 1953: lire 800 milioni
- capitolo 1954: lire 500 milioni

Sul precitato capitolo 6556 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.
CAPO III
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.
CAPO IV
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002