Art. 7
Nuovi insediamenti produttivi associati ai centri
di innovazione industriale
Al fine di sostenere i nuovi insediamenti produttivi di cui al precedente articolo 3, lettera d), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l' acquisto di brevetti o diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive;
b) contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 20% per l' acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991 nel testo modificato da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992