Art. 10
Interventi per la ricerca applicata
e l' innovazione tecnologica
Al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca ed innovazione tecnologica da parte di società ed imprese di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), e f), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura e con le modalità previste dagli articoli 21, 22 e 23, primo e secondo comma, dal
Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992