Legge regionale 30 agosto 1986 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 15/10/1996

Interventi regionali per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale. Integrazione e rifinanziamento del Titolo I della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 194, L. R. 5/1994

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI PER L' ISTITUZIONEDI PARCHI URBANI E PER IL RECUPERODI AREE IN DEGRADO AMBIENTALE

Art. 1

Finalità ed obiettivi

Fra gli obiettivi per una corretta politica di gestione del territorio l' Amministrazione regionale pone quello del recupero ambientale di aree urbane ed extraurbane, inteso come qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana, nonché come riequilibrio di eventuali situazioni di degrado dell' ambiente.

L' amministrazione regionale definisce gli interventi di cui al precedente comma nel quadro delle norme per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione urbana con particolare riguardo ai centri storici indicati dal Piano urbanistico regionale.

A tal fine l' Amministrazione regionale, attraverso gli interventi previsti dalla presente legge, intende promuovere la realizzazione di parchi urbani ed il risanamento di aree in situazioni di degrado ambientale, quale elemento essenziale del processo di recupero del tessuto urbano.

Art. 2

Interventi regionali

Per il perseguimento degli obiettivi, individuati al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale:

a) promuove l' informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell' ambiente naturale e urbano;

b) finanzia progetti - studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani;

c) formula e finanzia un programma di interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche inerenti al settore;

d) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, purché non conseguente ad attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

(1)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 42/1991

Art. 3

Definizione di parco urbano

Per parco urbano si intende il sistema urbano del verde e delle attrezzature come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l' equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati o recuperabili per le attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.

All' interno di un sistema che ponga in rapporto e dia coerenza territoriale ai parchi urbani suddetti e ad altre eventuali aree di particolare valore ambientale, i parchi urbani potranno svolgere, altresì, la funzione di luoghi di servizi accentrati.

La progettazione del parco urbano dovrà interessare, a livello strutturale, tutte le aree, di cui al primo comma, individuate a tal fine ovvero destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi regionali; potrà, eventualmente, riguardare anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell' equilibrio ecologico.

All' interno del parco urbano viene individuato con il nome di << connettivo >> il sistema del verde pubblico e degli spazi di collegamento e connessione e delle opere e arredi in questi inclusi; tale sistema assumerà il valore di elemento portante del parco e potrà interessare aree già con destinazione pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere pubbliche.

Ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge sono assimilabili a parco urbano gli orti botanici esistenti o di nuova costituzione, inseriti in un parco urbano.

Art. 4

Criteri per la progettazione

Nella redazione dei progetti di parchi urbani si deve tener conto:

- della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;

- della esigenza di risolvere, se necessario, i nodi progettuali connessi ed i rapporti con la residenza e le attività produttive e terziarie;

- della fattività del progetto: dovranno essere considerati con particolare attenzione tutti i problemi inerenti la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno onerosa la gestione e la manutenzione;

- della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei disabili secondo le disposizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 384, ribadite dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;

- della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità degli spazi di collegamento e di connessione, nonché l' esigenza di privilegiare l' utilizzo di materiali naturali e di evitare le modificazioni del suolo e del soprassuolo;

- della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l' uso delle varie parti del sistema, accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico - funzionale e utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili, che sottolineino l' unitarietà dello schema funzionale;

- della possibilità di utilizzare forme sperimentali ed alternative di gestione, quali: la destinazione di alcune aree alla sperimentazione funzionale all' insegnamento scolastico; il volontariato organizzato o l' autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni o gruppi; la cessione in affitto di aree idonee alla formazione di orti; la creazione, in aree convenzionate, di vivai privati; e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.

Art. 5

Progetti - studio

I progetti - studio, elaborati da professionisti abilitati, da finanziare ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), dovranno essere preceduti da un programma di lavoro, che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali degli stessi.

I contenuti del programma di lavoro dovranno riguardare:

a) le aree interessate dal progetto - studio, individuate sulla cartografia di azzonamento dello o degli strumenti urbanistici comunali generali;

b) i problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare, descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale o di dettaglio;

c) i punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una relazione preferibilmente accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto;

d) una relazione di massima della spesa presunta per la redazione del progetto - studio.

I programmi di lavoro predetti dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, che valuterà entro i successivi tre mesi l' interesse regionale per le soluzioni di assetto territoriale individuate nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta di parere.

Il parere favorevole del suddetto Direttore regionale costituisce impegno all' esame del progetto studio ai fini di quanto disposto al successivo penultimo comma del presente articolo.

La presentazione dei progetti - studio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di comunicazione del parere favorevole sul programma di lavoro; essi dovranno avere caratteristiche di fattibilità, all' interno delle realtà attuali dei centri urbani, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ovvero discostandosi dalle stesse con i limiti previsti all' articolo 3, terzo comma, e potranno riguardare il territorio di uno o più Comuni.

I contenuti dei progetti - studio dovranno obbligatoriamente garantire:

1) la risoluzione dei problemi progettuali indicati al precedente secondo comma, lettere b) e c);

2) l' indicazione delle funzioni attinenti alle parti del sistema ed i rapporti fra le stesse e fra esse ed il restante tessuto urbano ed eventualmente le relazioni con altri rilevanti fatti territoriali;

3) l' individuazione delle aree di connettivo e la suddivisione delle stesse in fasi di attuazione tali da consentire la realizzazione per parti significative e funzionalmente autonome;

4) la determinazione delle caratteristiche per le opere insistenti su aree diverse da quelle di connettivo, soprattutto per quanto riguarda gli accessi e le relazioni sia visive che funzionali con gli spazi di collegamento;

5) la definizione dei materiali da utilizzare ed il disegno di massima degli elementi ripetitivi edilizi o di arredo che supporteranno l' uso del parco, mentre vanno escluse le progettazioni dettagliate di elementi singoli e fatti architettonici di rilievo, che dovranno essere indicati come sito e come significato.

I progetti - studio presentati che rivestano i contenuti suindicati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, saranno ritirati dall' Amministrazione regionale e ai professionisti redattori verrà liquidato un compenso forfettario.

La determinazione del compenso suindicato avverrà da parte della Giunta regionale, in base all' estensione territoriale ed all' impegno progettuale, entro un massimo di lire 20.000.000.

I progetti - studio ritirati dall' Amministrazione regionale saranno comunicati alle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 6

Programma di interventi per la realizzazionedi parchi urbani

Il programma di interventi, di cui al precedente articolo 2, lettera c), sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base di richieste presentate dalle Amministrazioni comunali interessate, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione; le richieste dovranno pervenire entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile.

Le richieste saranno corredate:

- da una relazione con i contenuti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 5; nella sua stesura si terrà conto dei progetti - studio di cui al precedente articolo 2, lettera b), degli eventuali programmi di realizzazione di opere incluse nell' area di progetto e dell' indicazione delle disponibilità finanziarie già acquisite sulla base degli stessi;

- da un preventivo di massima relativo agli oneri di progettazione, all' eventuale necessità di dotazione di strumenti urbanistici e alla realizzazione delle aree di connettivo.

L' incarico della progettazione per la realizzazione di parchi urbani sarà affidato dalla Giunta regionale a professionisti di provata esperienza, a livello nazionale o locale, indicati dalle Amministrazioni comunali di cui al primo comma.

Per la designazione dei professionisti da incaricare, le Amministrazioni comunali interessate terranno conto della normativa statale di principio che regola la materia degli incarichi speciali, contenuta nell' articolo 380 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dall' articolo 152 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077.

Apposita convenzione definirà i termini ed i modi di espletamento dell' incarico, nonché i connessi rapporti collaborativi ed informativi che dovranno intercorrere fra l' Amministrazione comunale, gli stessi progettisti e l' Amministrazione regionale, la quale vigilerà, altresì, sull' esecuzione dell' incarico stesso.

Il progetto di parco urbano avrà caratteristiche di progetto urbanistico relativamente alle aree di parco come definito dal precedente articolo 3, nonché di progetto esecutivo relativamente alle aree di connettivo come definite al suddetto medesimo articolo.

I contenuti del progetto di parco dovranno corrispondere a quelli indicati dal precedente articolo 5, sesto comma, integrati da:

- un elenco delle aree di connettivo da espropriare;

- una relazione di spesa per la realizzazione delle aree di connettivo suddivisa in fasi di attuazione;

- una relazione di spesa per la dotazione degli eventuali strumenti urbanistici.

Il progetto suindicato dovrà essere sottoposto al parere del Comitato tecnico regionale - Sezione II - urbanistica, il quale determinerà pure la spesa da ritenersi ammissibile ai fini della concessione del finanziamento per la realizzazione del parco urbano.

Il progetto predetto, con le eventuali osservazioni prodotte dal Comitato tecnico regionale e, se del caso, dall' Amministrazione comunale, verrà assunto da quest' ultima che adotterà per l' attuazione delle previsioni di cui sopra, gli eventuali strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi delle aree di connettivo, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 7

Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale

Possono essere ammessi a finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado ambientale, legate ad attività dismesse, ad usi impropri, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali comprese le opere a questi connesse ovvero anche progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di risanamento.

Il programma di interventi di recupero suddetti sarà formulato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, sentito l' Assessore al bilancio e alla programmazione, sulla base delle richieste degli enti pubblici proprietari delle aree o delle Amministrazioni comunali, qualora i recuperi riguardino aree private.

Tali richieste dovranno pervenire entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 30 aprile; in esse dovranno essere specificate:

- le condizioni e le cause del degrado;

- le finalità del recupero;

- l' eventuale necessità di elaborazione di strumenti urbanistici;

- una relazione di spesa per l' operazione di recupero ed i costi progettuali.

L' Amministrazione comunale produrrà, per le aree interessate che rimangono comunque di proprietà privata, l' atto unilaterale d' obbligo con il quale si regoleranno i rapporti con i privati e l' utilizzo delle aree secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi.

Ai fini del finanziamento regionale andranno presentati i progetti esecutivi di recupero, nonché gli strumenti urbanistici eventualmente necessari.

I progetti dovranno essere sottoposti al parere preventivo del Comitato tecnico regionale - Sezione II - urbanistica, il quale determinerà la spesa da ritenersi ammissibile ai fini della concessione da parte della Giunta regionale del finanziamento dell' operazione di recupero.

L' operazione di recupero dovrà eseguirsi da parte degli enti pubblici proprietari ovvero dalle Amministrazioni comunali, qualora riguardi aree private.

Art. 8

Gestione dei parchi urbani

La gestione del parco urbano è affidata ai Comuni, singoli od associati, competenti per territorio ovvero per loro delega alla Provincia o alle Comunità montane oppure ad un consorzio fra gli enti predetti.

L' Ente gestore curerà la gestione delle aree di connettivo e promuoverà il coordinamento delle realizzazioni ed attività all' interno dell' intero parco urbano.

È ammessa la concessione della gestione delle aree di connettivo, in tutto o in parte, ad associazioni, privati od altri enti.

L' Ente gestore del parco urbano predispone un piano di attuazione e di gestione per le aree di connettivo con validità triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli strumenti urbanistici e dei progetti esecutivi.

Il piano di attuazione e gestione definisce tra l' altro:

a) la previsione di spesa per le fasi di attuazione;

b) la previsione di spesa per la manutenzione di attrezzature ed ambiente;

c) la previsione di spesa per gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico - sportivo per l' utilizzazione sociale del parco.

Il programma di interventi per la gestione dei parchi urbani da finanziarsi da parte dell' Amministrazione regionale sarà formulato dalla Giunta regionale sulla base delle richieste dell' Ente gestore che dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno, corredate dal piano di attuazione e gestione.

I finanziamenti regionali considerati dalla presente legge dovranno limitarsi agli interventi di cui al precedente quinto comma, lettere a) e b) del presente articolo.

Sulla spesa ammissibile, ai fini della concessione dei finanziamenti predetti, si pronuncerà il Direttore regionale della pianificazione territoriale.

Art. 9

Programmazione economico - finanziaria

Al fine di favorire l' attuazione dei piani dei parchi urbani e di incentivare le iniziative dei Comuni e di Enti o privati nelle aree interessate dal programma d' interventi di cui all' articolo 2, lettera b), è riconosciuta nella concessione di ogni finanziamento regionale la priorità per le opere previste all' interno dei progetti di parchi urbani, di cui all' articolo 6, ultimo comma, rispetto ad altre opere o attività riguardanti lo stesso settore, localizzate fuori da parchi urbani.

Gli interventi finanziari della Regione per l' attuazione di parchi urbani si qualificano, ai fini di cui all' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, come progetti a carattere intersettoriale.

Per l' attuazione della presente legge verrà emanato successivo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Ogni richiesta di finanziamento ai sensi della presente legge deve essere corredata dalla dichiarazione del richiedente di non ricevere fondi né presentare domande per la stessa opera.

Art. 10

Finanziamento

Sono ammesse a finanziamento regionale, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile, oltre alle spese di progettazione dei parchi urbani di cui al precedente articolo 6, terzo comma, ed a quelle dei progetti - studio di cui al settimo comma del precedente articolo 5, le spese:

a) per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall' ultimo comma del precedente articolo 6, eventualmente necessari per la trasposizione dei documenti - progetto di cui allo stesso articolo 6;

b) per i progetti di recupero di cui all' articolo 7 ed i relativi strumenti urbanistici, altresì, eventualmente necessari.

Sono ammessi a finanziamento regionale, nella misura massima del 90% della spesa ammissibile, le spese per la realizzazione:

a) del << connettivo >> dei parchi urbani, esclusi gli importi revisionali;

b) dei recuperi di cui all' articolo 7.

Sono ammessi a finanziamento regionale, nella misura massima dell' 80% della spesa ammissibile, le spese di gestione dei parchi urbani, limitatamente alla lettera b) del quinto comma dell' articolo 8.

Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, l' Assessore alla pianificazione territoriale stabilisce e comunica agli Enti interessati il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, dovranno essere presentati gli strumenti urbanistici e i progetti esecutivi, indicati espressamente all' ultimo comma del precedente articolo 6 e al precedente articolo 7.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 10, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 a decorrere dall' anno 1987 i seguenti capitoli:

- al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 13 - Direzione regionale della pianificazione territoriale - Categoria III - il capitolo 3750 con la denominazione: << Spese per la progettazione di parchi urbani e per l' elaborazione di progetti - studio attinenti ad aree di particolare interesse da destinare a parchi urbani >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

- al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 13 - Direzione regionale della pianificazione territoriale - Categoria IV - il capitolo 3770 con la denominazione: << Sovvenzioni a favore dei Comuni per gli oneri sostenuti per la redazione degli strumenti urbanistici necessari per l' attuazione dei documenti - progetto nonché per i progetti esecutivi di recupero >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Per le finalità previste dal terzo comma del precedente articolo 10, viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 - a decorrere dall' anno 1988 - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 13 - Direzione regionale della pianificazione territoriale - Categoria IV - il capitolo 3771 con la denominazione: << Contributi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione di attrezzature ed ambiente dei parchi urbani >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' anno 1988.

All' onere complessivo di lire 600 milioni previste dai precedenti commi si provvede come segue:

- per lire 250 milioni relative all' anno 1987, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988;

- per le restanti lire 350 milioni relative all' anno 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli 3750, 3770 e 3771 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1987 e di lire 4.650 milioni per l' anno 1988.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 - a decorrere dall' anno 1987 e, rispettivamente, dall' anno 1988 - vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 13 - Direzione regionale della pianificazione territoriale Categoria XI - i seguenti capitoli:

- capitolo 8802 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni per la realizzazione del connettivo di parchi urbani e di opere di recupero (capitolo finanziato con contrazione di mutuo di cui all' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1987 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1988;

- capitolo 8803 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni per la realizzazione del connettivo di parchi urbani e di opere di recupero >> e con lo stanziamento di lire 3.650 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere complessivo di lire 7.400 milioni si fa fronte come segue:

- per lire 3.750 milioni (2.750 milioni per l' anno 1987 e 1.000 milioni per l' anno 1988), mediante prelevamento, di pari importi, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988);

- per le restanti lire 3.650 milioni relativi all' anno 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).

Art. 12

Organi competenti

In attesa della ristrutturazione dell' Amministrazione regionale è istituito, nell' ambito della Direzione regionale della pianificazione territoriale, il Servizio amministrativo della pianificazione territoriale con il compito di curare gli affari di carattere amministrativo o contabile nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati.

Al punto 2) dell' articolo 24 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, introdotto dall' articolo 7 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, è soppressa la frase: << nonché di svolgere le funzioni previste dalle leggi per la vigilanza, il controllo e la consulenza sull' attività urbanistica degli enti locali e dei privati >>; antecedentemente a tale ultima frase va sostituita la virgola con il punto.

TITOLO II

INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTODEL TITOLO I DELLA LEGGE REGIONALE24 GENNAIO 1983, N. 11

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996

Art. 14

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal secondo comma, numero 3), e terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.250 milioni per l' anno 1987 e di lire 9.000 milioni per l' anno 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 - a decorrere dall' anno 1987 - viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 8758 con la denominazione: << Spese dirette per la progettazione, l' istituzione e la gestione di parchi naturali e per l' attuazione degli ambiti di tutela ambientale (capitolo finanziato con contrazione di mutuo di cui all' articolo 12, primo comma, lettera b), della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.250 milioni per l' anno 1987 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1988.

Al predetto onere complessivo di lire 6.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).

Il rimanente onere di lire 5.000 milioni relativo all' anno 1988 fa carico al capitolo 8756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato - per detto anno - di lire 5.000 milioni.

A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).

Per le finalità previste dal secondo comma, numeri 1) e 2) - così come modificati ed integrati dal precedente articolo 13 - e quarto comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1988.

L' onere previsto dal precedente comma fa carico al capitolo 8791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 5.000 milioni per l' anno 1988.

A detto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 12 - Partita n. 11 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988).

Art. 15

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.