Art. 4
La Provincia esercita funzioni di impulso e coordinamento delle attivitā svolte dagli Enti ed organismi responsabili per l' attuazione degli interventi compresi nei progetti.
La Giunta regionale definisce per ciascun progetto tempi e modalitā di consultazione con l' Amministrazione provinciale interessata, ai fini della verifica dello stato di attuazione.
Per gli interventi la cui attuazione č direttamente loro affidata, le Province presentano all' Amministrazione regionale periodici rapporti illustrativi delle modalitā di utilizzazione delle risorse ad esse assegnate.