Legge regionale 11 agosto 1986 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALEPER GLI ANNI 1986- 1988ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1986

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.

Art. 2

Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.

Art. 3

Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1986 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << C >>.

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito il capitolo 890 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.

Art. 5

Il capitolo 6029 viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.

Art. 6

Il capitolo 6701 dello stato di previsione della spesa viene eliminato dall' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e al bilancio per l' anno 1986.

Art. 7

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 629 e 630 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 8

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 vengono istituiti i capitoli 1551, 7102, 7453 e 7454 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.

Art. 9

La denominazione del capitolo 591 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene modificata come specificato nella tabella << B >>.

Art. 10

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 956 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 11

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 12

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 2, dodicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sul capitolo 561 dello stato di previsione dell' entrata e 8376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 623.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> allegata alla presente legge.

Art. 13

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed iscritto, in relazione alla costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono ridotte di lire 109.373.832, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed iscritto, in relazione alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 14

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986- 1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.

Art. 15

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 176.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 3.345.900.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.

Art. 16

Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 622 dello stato di previsione dell' entrata e 7443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.

Art. 17

Alla copertura della spesa di lire 35.010 milioni - relativa all' anno 1986 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 1: lire 18.033 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 200 milioni) delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 17.177 milioni) si provvede:

a) per lire 7.144 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 5319 - lire 120 milioni;

- capitolo 7194 - lire 1.000 milioni;

- capitolo 7238 - lire 274 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 25 del 30 gennaio 1986;

- capitolo 7393 - lire 300 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del citato articolo 6 con il predetto decreto n. 25;

- capitolo 7436 - lire 200 milioni, - capitolo 7440 - lire 200 milioni, - capitolo 7445 - lire 50 milioni: le predette somme corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi del già citato articolo 6 con decreto dell' Assessore dell' agricoltura n. 8 del 21 gennaio 1986;

- capitolo 8300 - lire 5.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del più volte citato articolo 6, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 16 gennaio 1986;

b) per lire 8.916 milioni con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;

c) per lire 18.450 milioni mediante prelevamento di pari importo dagli appositi fondi globali iscritti ai capitoli 2000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 per le somme sottospecificate, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 7 febbraio 1985:

- lire 50 milioni alla Rubrica n. 8 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo;

- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al predetto bilancio;

- lire 700 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del turismo - partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 5;

- lire 1.300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 2 del medesimo elenco n. 5;

- lire 1.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 5 dell' elenco n. 5;

- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 7 dell' elenco n. 5;

- lire 3.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 11 dell' elenco n. 5;

- lire 300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 dell' elenco n. 5;

- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5;

- lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5;

- lire 2.000 milioni dalla Rubrica n. 4 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;

- lire 6.500 milioni dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;

- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5;

d) per le restanti lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Alla copertura della spesa di lire 13.627 milioni - relativa all' anno 1987 - corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 6.760 milioni), dei maggiori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 700 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 6.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 6995 - lire 5.000 milioni;

- capitolo 1953 - lire 5.000 milioni;

- capitolo 1954 - lire 3.627 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 7.677 milioni - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma algebrica delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 4.010 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 500 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 4.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- capitolo 1953 - lire 3.000 milioni;

- capitolo 1954 - lire 4.677 milioni.

TITOLO II

RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALIDI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALINEL TRIENNIO 1986- 1988

Art. 18

Finanziamenti all' Ente regionaleper lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )a favore di cooperative agricole

La spesa complessiva di lire 500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il penultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

La spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli anni 1987 e 1988 autorizzata con il quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

Art. 19

Bonifica ed irrigazione

La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, prevista con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successivamente modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e in lire 10.000 milioni per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene ulteriormente modificata in lire 3.500 milioni per l' anno 1986, lire 6.500 milioni per l' anno 1987 e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

TITOLO III

NORME AUTORIZZATIVEDI NUOVE O MAGGIORI SPESE

Art. 20

Interventi nel settore dell' agricoltura

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.

L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.

I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 919 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.

Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.

Art. 21

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, comma 1, L. R. 28/1988

Integrata la disciplina del nono comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 22

Interventi a favore del settore industriale

(1)

Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 540 milioni per l' anno 1986.

(2)(3)

Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 540 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7944 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 - 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988

Integrata la disciplina del primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989

Integrata la disciplina del primo comma da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera p), L. R. 10/2012

Art. 24

Interventi nel settore dell' artigianato

Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 25

Interventi nel settore del commercio

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

L' onere di 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 26

Interventi nel settore del turismo

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.

Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6527 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per l' adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 7 milioni per il settore del turismo.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L' onere di lire 21 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 21 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 27

Interventi nel settore delle forestee dell' economia montana

Per le finalità previste dall' art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1986.

Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1985, è concesso un ulteriore contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Art. 28

Interventi nel settore delle opere pubblichee di interesse pubblico

Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il contributo straordinario ivi previsto con l' ulteriore importo di lire 1.500 milioni.

A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' interventi quali previsti dall' articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 per il potenziamento del porto di Monfalcone.

Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6669 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5, così come integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 180 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 180 milioni per l' anno 1986.

Art. 29

Interventi nel settore dell' edilizia residenziale

Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 300 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil, per l' importo complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni nell' anno 1986 e lire 300 milioni nell' anno 1987.

Alla realizzazione dei suddetti interventi si provvederà direttamente ovvero mediante concessione al Comune di Tarvisio o all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo, competente per territorio.

L' importo di cui al primo comma verrà erogato per lire 200 milioni al momento della concessione e, per la rimanente parte, all' inizio dell' esercizio 1987, salvo rimanendo l' obbligo dell' ente concessionario di dimostrarne l' impiego a lavori ultimati.

A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - Categoria IX, il capitolo 6715 con la denominazione: << Spese per interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.

Art. 30

Interventi nel settore dei servizi sociali e culturali

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera a), della legge regionale 10 aprile 1986, n. 9, è autorizzato nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 210 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

(1)

L' onere di lire 630 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 630 milioni.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

(2)

Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1986.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano di disavanzi accertati al 31 dicembre 1985.

I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.

A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3360 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori al fine di ripianare disavanzi accertati al 31 dicembre 1985 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.

La quota di lire 4.000 milioni autorizzata con il precedente comma farà carico al capitolo del bilancio per l' anno 1989 corrispondente al capitolo 7099 del bilancio per l' anno corrente.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di convegni riguardanti la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.

A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria - Categoria IV - il capitolo 807 con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione del convegno riguardante la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1986.

Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nel cui testo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> viene sostituita con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30 milioni per l' anno 1986, e la cui denominazione viene modificata sostituendo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 70 milioni per l' anno 1986.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986

Parole sostituite al quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

TITOLO IV

NORME AUTORIZZATIVE DI SPESANON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI

Art. 32

Finanziamento straordinarioalla Comunità montana della Carnia

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 200 milioni alla Comunità montana della Carnia per sovvenire alle necessità della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse.

Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al precedente comma.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7456 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per la gestione della Stalla sociale cooperativa di Valle - Rivalpo, Società coop. a r.l., ivi compresa l' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1986, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7563 del precitato stato di previsione.

Art. 33

Consorzio garanzia fidi

I Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, sono autorizzati ad integrare i rispettivi Fondi rischi per le operazioni a medio termine con le somme non utilizzate dei contributi straordinari loro assegnati ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.

Art. 34

Strutture consortili ed organismi di serviziodelle imprese industriali ed artigianali

Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986, per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7943 con la denominazione: << Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali ed artigianali al fine di promuovere l' adeguamento all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7881 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 11, VIII comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 4 del 20 gennaio 1986.

Art. 35

Infrastrutture turistiche

Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II, Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI, il capitolo 6555 con la denominazione << Contributi ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune installati nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 per la manutenzione straordinaria di detti impianti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.

Per le finalità previste dalle lettere e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6545 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, I comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 9/rag. dd. 29 gennaio 1986.

Art. 36

Interventi straordinari a favoredelle terme di Arta e di Grado

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e, rispettivamente, di Grado e Aquileia, sovvenzioni straordinarie per l' importo complessivo di lire 600 milioni per il ripiano dei disavanzi finanziari relativi alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado, accertati al 31 dicembre 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e turismo - Categoria IV - il capitolo 934 con la denominazione: << Sovvenzioni straordinarie a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Carnia Centrale e di Grado ed Aquileia per il ripiano dei disavanzi finanziari 1985 in relazione alla gestione degli stabilimenti termali di Arta Terme e, rispettivamente, di Grado >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6502 del medesimo stato di previsione.

Art. 37

Beni culturali

Il limite d' impegno di lire 200 milioni autorizzato per l' anno 1984 con l' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 49.700.000 a partire dall' anno 1986.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2003.

Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1986, il limite d' impegno di lire 49.700.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

L' onere di lire 149.100.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988 fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

Art. 38

Intervento di cui all' articolo 5, II comma,della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 250 milioni per la ristrutturazione, il riattamento e il restauro dell' edificio del Ferdinandeo, in Trieste, nel quale possa trovare sede anche l' istituzione permanente prevista dal secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.

(2)

Ferma restando la destinazione dell' immobile a finalità di carattere educativo, culturale e sociale, e la parziale utilizzazione dello stesso da parte dell' Istituzione di cui al comma precedente, per la concessione del contributo straordinario ivi autorizzato si applicano le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

(1)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.

Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7085 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, VIII comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 del 29 gennaio 1986.

Note:

Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991

Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994

Art. 39

Riparazione abitazioni e completamento edificinelle zone terremotate

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.450 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1991.

L' onere di lire 4.350 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 4.350 milioni.

Al predetto onere di lire 4.350 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

Art. 40

Contributi straordinari alle Comunità montanecolpite dagli eventi sismici del 1976

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1986-1987-1988, contributi straordinari a favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare del Friuli e delle Comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall' art. 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.

TITOLO V

ALTRE NORME FINANZIARIECONTABILI E PROCEDURALI

Art. 41

Interpretazione autentica dell' articolo 42,secondo comma,della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

In via di interpretazione autentica, l' articolo 42, II comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, va inteso nel senso che l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un finanziamento straordinario di lire 700 milioni a titolo di rimborso forfettario degli oneri a detto Consorzio derivati dalla pluriennale attività promozionale, tecnica ed amministrativa, svolta in via propedeutica, per la realizzazione della diga di Ravedis.

Art. 42

Integrazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45

(1)(2)

All' articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 viene aggiunto il seguente comma:

<< Le domande ricevute a termini dell' articolo 5 della presente legge, in ordine alle quali non siano stati ancora adottati provvedimenti concessivi a carico dei fondi regionali stanziati ai sensi del precedente articolo 4, sono comunque considerate valide ai fini dell' utilizzo di assegnazioni che nel frattempo vengano disposte dallo Stato per le medesime finalità ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 43

Modifica delle leggi regionali 9 agosto 1985, n. 35e 30 gennaio 1986, n. 5

Nella legge regionale 9 agosto 1985, n. 35, il III comma dell' articolo 1 viene abrogato.

L' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene abrogato.

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Art. 45

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.