Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1986- 1988
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1986
Art. 10
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 956 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 11
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 12
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnate dallo Stato ai sensi dell' articolo 2, dodicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sul capitolo 561 dello stato di previsione dell' entrata e 8376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 623.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 13
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed iscritto, in relazione alla costruzione ed il potenziamento di complessi zootecnici, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono ridotte di lire 109.373.832, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed iscritto, in relazione alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole, sui capitoli 581 dello stato di previsione dell' entrata e 7373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate, per ciascuno degli anni dal 1989 al 2001, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 14
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986- 1988 con la tabella << B >> (variazioni in diminuzione), allegata alla presente legge.
Art. 15
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore agricolo, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 176.100.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 ed iscritto, per il settore industriale, sui capitoli 591 dello stato di previsione dell' entrata e 7906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 3.345.900.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Art. 16
 
Le annualità successive al 1988 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 622 dello stato di previsione dell' entrata e 7443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, verranno iscritte nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1986-1988 con la tabella << B >>, allegata alla presente legge.
Art. 17
 
Alla copertura della spesa di lire 35.010 milioni - relativa all' anno 1986 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << A >> (articolo 1: lire 18.033 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 200 milioni) delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 17.177 milioni) si provvede:
a) per lire 7.144 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 5319 - lire 120 milioni;
- capitolo 7194 - lire 1.000 milioni;
- capitolo 7238 - lire 274 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 25 del 30 gennaio 1986;
- capitolo 7393 - lire 300 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del citato articolo 6 con il predetto decreto n. 25;
- capitolo 7436 - lire 200 milioni, - capitolo 7440 - lire 200 milioni, - capitolo 7445 - lire 50 milioni: le predette somme corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi del già citato articolo 6 con decreto dell' Assessore dell' agricoltura n. 8 del 21 gennaio 1986;
- capitolo 8300 - lire 5.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi del più volte citato articolo 6, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 16 gennaio 1986;
b) per lire 8.916 milioni con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l' esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;
c) per lire 18.450 milioni mediante prelevamento di pari importo dagli appositi fondi globali iscritti ai capitoli 2000 e 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 per le somme sottospecificate, corrispondenti alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1985 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 7 febbraio 1985:
- lire 50 milioni alla Rubrica n. 8 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo;
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 dell' elenco n. 5 allegato al predetto bilancio;
- lire 700 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale del commercio e del turismo - partita n. 1 del sopraspecificato elenco n. 5;
- lire 1.300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 2 del medesimo elenco n. 5;
- lire 1.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 5 dell' elenco n. 5;
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 7 dell' elenco n. 5;
- lire 3.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 11 dell' elenco n. 5;
- lire 300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 dell' elenco n. 5;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 17 dell' elenco n. 5;
- lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 18 dell' elenco n. 5;
- lire 2.000 milioni dalla Rubrica n. 4 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;
- lire 6.500 milioni dalla Rubrica n. 9 - Partita n. 2 dell' elenco n. 5;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 1 dell' elenco n. 5;
d) per le restanti lire 500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Alla copertura della spesa di lire 13.627 milioni - relativa all' anno 1987 - corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 6.760 milioni), dei maggiori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 700 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 6.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 6995 - lire 5.000 milioni;
- capitolo 1953 - lire 5.000 milioni;
- capitolo 1954 - lire 3.627 milioni.

Alla copertura della spesa di lire 7.677 milioni - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma algebrica delle variazioni in aumento previste dalla Tabella << A >> (articolo 1: lire 4.010 milioni), dei minori oneri derivanti per l' anno dal disposto di cui al successivo Titolo II (lire 500 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo III (lire 4.167 milioni) si provvede mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1953 - lire 3.000 milioni;
- capitolo 1954 - lire 4.677 milioni.

TITOLO II
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALI
NEL TRIENNIO 1986- 1988
Art. 18
 Finanziamenti all' Ente regionale
per lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
La spesa complessiva di lire 500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il penultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa complessiva di lire 1.000 milioni per gli anni 1987 e 1988 autorizzata con il quinto comma dell' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata interamente per l' anno 1986, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 19
 Bonifica ed irrigazione
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, prevista con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successivamente modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e in lire 10.000 milioni per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene ulteriormente modificata in lire 3.500 milioni per l' anno 1986, lire 6.500 milioni per l' anno 1987 e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 20
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 919 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, comma 1, L. R. 28/1988
2 Integrata la disciplina del nono comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
3 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7944 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 - 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera p), L. R. 10/2012
Art. 26
 Interventi nel settore del turismo
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6527 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per l' adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 7 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 21 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 21 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 28
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di interesse pubblico
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il contributo straordinario ivi previsto con l' ulteriore importo di lire 1.500 milioni.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6669 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Il predetto onere di lire 180 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 180 milioni per l' anno 1986.
Art. 29
 Interventi nel settore dell' edilizia residenziale
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil, per l' importo complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni nell' anno 1986 e lire 300 milioni nell' anno 1987.
Alla realizzazione dei suddetti interventi si provvederà direttamente ovvero mediante concessione al Comune di Tarvisio o all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo, competente per territorio.
L' importo di cui al primo comma verrà erogato per lire 200 milioni al momento della concessione e, per la rimanente parte, all' inizio dell' esercizio 1987, salvo rimanendo l' obbligo dell' ente concessionario di dimostrarne l' impiego a lavori ultimati.
A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - Categoria IX, il capitolo 6715 con la denominazione: << Spese per interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
 Interventi nel settore dei servizi sociali e culturali
L' onere di lire 630 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 630 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano di disavanzi accertati al 31 dicembre 1985.
I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3360 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori al fine di ripianare disavanzi accertati al 31 dicembre 1985 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
La quota di lire 4.000 milioni autorizzata con il precedente comma farà carico al capitolo del bilancio per l' anno 1989 corrispondente al capitolo 7099 del bilancio per l' anno corrente.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di convegni riguardanti la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria - Categoria IV - il capitolo 807 con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione del convegno riguardante la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nel cui testo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> viene sostituita con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30 milioni per l' anno 1986, e la cui denominazione viene modificata sostituendo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>.
Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 70 milioni per l' anno 1986.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
TITOLO IV
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 33
 Consorzio garanzia fidi
I Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, sono autorizzati ad integrare i rispettivi Fondi rischi per le operazioni a medio termine con le somme non utilizzate dei contributi straordinari loro assegnati ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Art. 35
 Infrastrutture turistiche
Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dalle lettere e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Art. 38
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 40
 Contributi straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
TITOLO V
 ALTRE NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 41
In via di interpretazione autentica, l' articolo 42, II comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, va inteso nel senso che l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un finanziamento straordinario di lire 700 milioni a titolo di rimborso forfettario degli oneri a detto Consorzio derivati dalla pluriennale attività promozionale, tecnica ed amministrativa, svolta in via propedeutica, per la realizzazione della diga di Ravedis.
Art. 42
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).