Legge regionale 20 maggio 1986 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

TITOLO I

NUOVE ATTRIBUZIONIALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI NEL SETTOREDEI SERVIZI SOCIO - SANITARI

Art. 1

In aggiunta alle attribuzioni già di competenza, in forza delle leggi regionali vigenti, delle Unità sanitarie locali nel settore dei servizi socio - sanitari, le stesse provvederanno, a far tempo dal 1 gennaio 1986, agli interventi finanziari a favore dei nefropatici, mediante concessione di sussidi per le spese di carattere non sanitario derivanti dal trattamento di emodialisi ospedaliera e domiciliare, già previsti dalla legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

Secondo comma abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTIE DEI FINANZIAMENTINEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI

CAPO I

Programmazione degli interventie dei finanziamenti regionalicorrelati al bilancio pluriennale regionale

Art. 2

( ABROGATO )

(2)

Note:

Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 3

( ABROGATO )

(2)

Note:

Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

CAPO II

Attuazione degli interventi e determinazione deifinanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari

Art. 7

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 8

( ABROGATO )

(3)

Note:

Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

CAPO III

Erogazione dei fondi,rendicontazione e responsabilità per l' impiego dei fondi

Art. 10

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 11

I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.

TITOLO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE23 DICEMBRE 1980, N. 72

Art. 12

Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:

<< Art. 16

I programmi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla deistituzionalizzazione dei lungo degenti psichiatrici e degli istituzionalizzati, da formulare in conformità alle norme ed agli indirizzi statali e regionali concernenti la programmazione sanitaria, debbono avere particolare riferimento:

- al recupero dei pazienti basato sulla ricostruzione del rapporto interfamiliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento in esse;

- alla risocializzazione dei pazienti destinandoli a gruppi - appartamento semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e lavorative;

- all' assistenza di pazienti per handicap grave o gravissimo e quindi destinandoli a comunità protette;

- al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l' inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;

- all' assistenza per grave invalidità o forma patologica in anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica. >>.

Art. 13

Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:

<< Art. 17

Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:

a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;

b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;

c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.

Art. 14

Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così costituito:

<< Art. 18

Per gli scopi di cui alla lettera b) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare, per:

- la gestione di day - hospitals, centri notturni, centri di rieducazione motoria e sensoriale;

- il mantenimento, presso case - famiglia e al domicilio, compresa l' eventuale quota per arredi e per canoni di locazione, nonché presso strutture tutelari, commisurando le sovvenzioni all' onere e alla difficoltà di sostenerlo con redditi propri da parte degli interessati;

- per corsi professionali e per attività di riabilitazione lavorativa. >>.

Art. 15

Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:

<< Art. 19

Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:

a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, già sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;

b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;

c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali è disposta previa acquisizione dei seguenti atti:

a) per opere:

- deliberazione del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;

- progetto esecutivo;

- concessione di edificare;

b) per l' acquisto di aree e di edifici:

- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;

- atto preliminare di acquisto;

- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui è destinato. >>.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, concernenti gli adempimenti dell' Amministrazione regionale, delle Unità sanitarie locali, dei Comuni e delle Province si applicano a far tempo dal 1 gennaio 1986 per la programmazione ed il finanziamento delle funzioni e degli interventi da esercitare ed attuare nell' anno 1987.

Le procedure concernenti la programmazione, il finanziamento delle funzioni e degli interventi di cui alla presente legge, nonché la loro attuazione, relativamente all' anno 1986, restano disciplinate dalle norme attualmente in vigore, fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 9, 12, 13, 14 e 15.

Art. 17

In relazione a quanto disposto dalla presente legge è abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1986 la legge regionale 16 novembre 1972, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:

- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;

- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;

- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;

- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.