Legge regionale 20 maggio 1986, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2 Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
TITOLO II
 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI FINANZIAMENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI
CAPO I
 Programmazione degli interventi
e dei finanziamenti regionali
correlati al bilancio pluriennale regionale
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO II
 Attuazione degli interventi e determinazione dei
finanziamenti di altri e diversi servizi socio - sanitari
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 37/1986
3 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
TITOLO III
 MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE 1980, N. 72
Art. 15
 
Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito: