1)
la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell' edilizia, dell' urbanistica e dei lavori pubblici e nell' ambito della promozione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:
a) selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio;
b) disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;
c) disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell' articolo 8, lettera f), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;
d) adottare - con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell' articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge - norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed alle problematiche tipiche dell' attività di recupero;
e) vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;
2)
i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:
a) operare le scelte inerenti all' individuazione, nell' ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;
b) adottare i provvedimenti inerenti all' attuazione dei piani di recupero.