Legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Partecipazione della Regione alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 19, L. R. 1/2007
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), all' atto della sua costituzione, quale quota del patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni, nonché a versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.
Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell' attività svolta dall' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto:
a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature;
b) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese inerenti lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge di bilancio, tenendo conto del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a tal fine l' Istituto deve presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno.
I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.
È fatto obbligo all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, in riferimento a ciascuno dei finanziamenti di cui al presente articolo, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell' anno precedente.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 7
 
Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 3, limitatamente all' onere per il versamento della quota del patrimonio dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), e dalla lettera a) del secondo comma dell' articolo medesimo, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno finanziario 1986, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria generale - Categoria VI - il capitolo 323 con la denominazione: << Versamento all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) della quota del patrimonio, nonché finanziamento annuale all' Istituto medesimo, per le spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 970 milioni, suddivisi in ragione di lire 230 milioni per l' anno 1986 e di lire 370 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
L' onere, previsto dal primo comma del precedente articolo 3, riguardante il versamento annuale all' Istituto medesimo della quota di associazione, fa carico al capitolo 259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Per le finalità previste dal secondo comma, lettera b), del precedente articolo 3, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria generale - Categoria IV, il capitolo 324 con la denominazione: << Finanziamento annuale all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) per le spese inerenti allo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1986 e di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
All' onere complessivo previsto dai precedenti commi, pari a lire 1.050 milioni, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
Sui precitati capitoli 323 e 324 vengono, altresì, iscritti in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 230 milioni e, rispettivamente, di lire 20 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 323 e 324, con i relativi stanziamenti, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato ai predetti bilanci.
Art. 8
 
Per gli oneri previsti dalla lettera g) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, aggiunta con il precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale - Categoria IV - il capitolo 326 con la denominazione: << Sovvenzione annua all' Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei ( ICM ) di Gorizia >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1986 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 326 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Sul precitato capitolo 326 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.