Entro i limiti fissati dalla prima parte dell'
articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le disposizioni della
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, si applicano nell' intero territorio regionale, e, quindi, a tutti i beni forestali, in esso esistenti, compresi quelli di cui all'
articolo 1, secondo comma, del DPR 26 giugno 1965, n. 958.