<< Art. 8
Modifica della concessione
Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d' interesse pubblico, su iniziativa della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la concessione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.
A richiesta del concessionario, la concessione dell' esercizio dell' impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo.
Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.
Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l' impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell' esercizio dell' impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non più di una volta.
Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione. >>.