Per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere giā appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, č autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell' area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell'
articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828.