Legge regionale 29 agosto 1985, n. 46 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Interpretazione autentica in materia di edilizia abitativa.
Art. 1
 
In via di interpretazione autentica degli articoli 83 e 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' ipoteca, di importo pari all' anticipazione concessa, puņ essere iscritta in favore della Regione, o successivamente postergata al 2 grado, a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell' immobile offerto in garanzia.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.