Per gli edifici impostati ad una quota media superiore a 400 metri sul livello del mare, per quelli di cui al precedente articolo 5 e per quelli impostati nelle zone classificate sismiche con grado di sismicità S = 9 e S = 12, in base alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, la superficie minima utile dei vani è stabilita in:
- mq. 8, per stanza da letto da una persona;
- mq. 12, per stanza da letto da due persone;
- mq. 12, per soggiorno.
Le superfici totali minime degli alloggi monostanza, nei casi contemplati dal presente articolo, sono così stabilite:
- per 1 persona: mq. 25;
- per 2 persone: mq. 35.