Art. 1
Fatta salva l' eccezione di cui al comma successivo, le disposizioni recate dall'
articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono estese, con la medesima efficacia, anche a favore dei soggetti che hanno realizzato o che realizzino interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad uso misto, danneggiai o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976, ancorché non beneficiari di contributi statali o regionali.
L' esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta per i volumi autorizzati dalla concessione edilizia, anche superiori rispetto a quelli preesistenti, purché tali volumi abbiano o avrebbero potuto fruire di un contributo statale o regionale a totale o parziale copertura della spesa.
Art. 2
I contributi eventualmente introitati dalle Amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del DPGR 14 luglio 1977, n. 01500/Pres., sono rimborsati, a domanda, ai soggetti destinatari dell' esenzione di cui al precedente art. 1.
Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai Comuni interessati entro il perentorio termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I Comuni provvedono al rimborso, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, entro il 31 dicembre 1987.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 48/1991