Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 33, abrogata da art. 36, comma 2, L. R. 22/1987
TITOLO I
 INTERVENTI NEI SETTORI ECONOMICI
CAPO I
 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20
novembre 1982, n. 80: << Istituzione di un fondo di
rotazione regionale per interventi nel settore agricolo >>
Art. 2
Il titolo al prestito integrativo di cui alla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, sorge in capo al destinatario del provvedimento di concessione ed è suscettibile di trasmissione agli eredi che sono subentrati nella proprietà delle strutture.
I prestiti integrativi previsti dalla lettera a) del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, possono essere concessi anche a coloro che hanno acquisito o acquisiscono in proprietà dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura i ricoveri per la sistemazione del bestiame realizzati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, per un importo pari alla somma corrisposta o da corrispondere al predetto Ente.
Nell' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, le parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge... >> sono sostituite dalle parole << ... in essere alla data del 31 dicembre 1984 e sussistenti alla data di presentazione della domanda... >>.
Art. 3
Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è soppresso l' alinea:
<< - per quanto attiene al punto d) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55; >>.

Nel primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' ultimo alinea viene così modificato: << - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui. >>.
CAPO III
 Disposizioni in materia di commercio e turismo
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/1997
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 44/1995
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO
E DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi determinati dal verificarsi di calamità naturali
Art. 13
 Interventi di cui al Titolo II della legge regionale 28
agosto 1982, n. 68: << Interventi regionali in occasione
del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali
avversità atmosferiche >>
In deroga al termine indicato al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici di cui al Titolo II della suddetta legge regionale, modificato ed integrato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, relativi alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con decreti del Presidente della Giunta regionale n. ri 0611 del 24 ottobre 1983, 0653 del 28 novembre 1983, 0674 del 13 dicembre 1983, 072 del 7 febbraio 1984 e 079 dell' 8 febbraio 1984, dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il termine indicato al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, concernente le domande per ottenere gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati dall' evento calamitoso, come riconosciuto e verificatosi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR n. 0686 del 22 dicembre 1983 e DPGR n. 217 del 30 marzo 1984, è prorogato a sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
CAPO III
 Disposizioni in materia di edilizia residenziale
Art. 28
In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l' entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 50, comma 1, L. R. 37/1988
2 Primo comma abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
CAPO IV
 Disposizioni in materia di ricostruzione
delle zone colpite dal sisma del 1976
Art. 29
 Integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63:
<< Norme procedurali e primi interventi per l' avvio
dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle
zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica,
dell' edilizia e delle opere pubbliche >>
L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dalla legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, dalla legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e dalla legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente integrato:
- al primo comma, numero 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
<< c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell' alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero negli alloggi provvisori deve sussistere in capo al soggetto aspirante alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell' assegnazione. Il requisito è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell' aspirante; >> - sono aggiunti, alla fine dell' articolo medesimo, i seguenti commi:<< In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all' assegnazione degli alloggi anche se privi dei requisiti soggettivi per l' accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata.Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge.A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l' Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall' inadempimento contrattuale.All' assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell' applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata. >>.

Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 16, comma 2, L. R. 27/1988
Art. 31
In via di interpretazione autentica dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, fra le opere di pubblica utilità ricadenti nel settore assistenziale sono comprese quelle necessarie all' esplicazione dei compiti di assistenza e di tutela dei lavoratori in materia di prestazioni previdenziali.
CAPO V
 Disposizioni in materia di trasporti
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 72, primo comma, L. R. 41/1986
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 2, L. R. 22/1987
CAPO VI
 Disposizioni in materia di istruzione, attività culturali
e beni ambientali
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 27/2017
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera kkk), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, lettera e), L. R. 15/2016 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 2 e 5, L.R. 55/1980.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 77, comma 5, L. R. 42/1996
TITOLO III
 ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 NORME A CARATTERE FINANZIARIO
Art. 50
 Modificazioni dell' articolo 12 della legge regionale
29 gennaio 1983, n. 14,
riguardante incentivi alle imprese artigiane
Il contributo straordinario concesso all' ESA con l' articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, potrà essere utilizzato, dall' ESA medesimo, in misura non superiore al 50%, per le finalità di cui al terzo comma, punto uno, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, in favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane aventi sede nelle zone terremotate.
TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 51
 
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente articolo 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene integrata con la locuzione: << , nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature. >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: << completamento di municipi, >> la locuzione: << ... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali... >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell' aeroporto regionale, nonché per l' acquisto di attrezzature fisse e mobili >>.
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente articolo 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente articolo 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: << attrezzature sportive fisse e mobili, >> la locuzione: << per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti, >>, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene modificata sostituendo la parola << contributi >> con la parola << finanziamenti >>.
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell' articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente articolo 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione << ai Comuni >> la locuzione << o agli IACP >>.
Gli oneri previsti dal sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente articolo 33, fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: << ... e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori. >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente articolo 38, fanno carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente articolo 43, fanno carico al capitolo 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali >>.
Art. 52
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma del precedente articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.764 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6322 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi concernenti l' individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico - sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione delle opere medesime >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, di lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 764 milioni (164 milioni relativi all' anno 1985, 300 milioni relativi all' anno 1986 e 300 milioni relativi all' anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per lire 1.000 milioni, relative all' anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione;
- per lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per le restanti lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Sul precitato capitolo 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

Art. 53
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: << Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.