Legge regionale 20 maggio 1985 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 06/09/2007

Piano regionale delle opere di viabilità.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Integrata la disciplina della legge da art. 48, comma 2, L. R. 10/1988

Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 43/1990

Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Partizione di cui fa parte l'art. 9, abrogata da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Partizione di cui fa parte l'art. 18, abrogata da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

CAPO I

Piano regionale delle opere di viabilità

Art. 1

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999

Secondo comma abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

CAPO II

Competenze specifichein materia di opere di viabilità

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 32/1996

Art. 8

Organi esterni di supporto tecnico,giuridico e scientifico

In relazione agli indirizzi e allo scopo di favorire l' attuazione del Piano regionale delle opere di viabilità l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare studi e progettazioni di piani ed opere, anche affidandone l' incarico, su proposta dell' Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante apposite convenzioni, a enti, società, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti, esperti in campo tecnico e giuridico.

Allo scopo, altresì, di favorire lo sviluppo degli studi relativi ai trasporti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a partire dal 1985 a favore dell' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea con sede in Trieste, secondo modalità da regolare con apposita convenzione.

CAPO III

Interventi esecutivi della Regionein materia di viabilità

Art. 9

( ABROGATO )

(2)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 65, comma 2, L. R. 5/2007

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 16, comma 5, L. R. 12/2003

Articolo abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007

Art. 11

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole aggiunte al primo comma da art. 15, comma 3, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.

Integrata la disciplina del primo comma da art. 201, comma 1, L. R. 5/1994

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

CAPO IV

Valutazione dell' impatto ambientale

Art. 13

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 43/1990

CAPO V

Esecuzione delle opere

Art. 14

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 15

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

CAPO VI

Forme di finanziamento

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

CAPO VII

Norme finali e transitorie

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 21

Gli oneri derivanti dall' applicazione del primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3428 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea con sede in Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 360 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3428 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 23

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 59, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 28/1988

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 24

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 25

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.