Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).
Art. 56
Opere di bonifica ed irrigazione
In relazione alla destinazione di spesa prevista con l'
articolo 6, quarto comma, lettera c), della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70
, per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'
articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14
e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' anno 1987.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.