Art. 33
Centri storici
Ai sensi del
secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, č autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.