Art. 25
Contributi in conto interessi a favore
delle strutture ricettive turistiche
Per le finalitą previste dagli articoli 1 e 10 bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni, e, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualitą relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1985 lire 300 milioni;
- anni dal 1986 al 1994 lire 800 milioni;
- anno 1995 lire 500 milioni.
L' onere di lire 1.900 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.