Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge interpretata da art. 30, primo comma, L. R. 25/1985
2 Legge abrogata da art. 16, comma 2, L. R. 27/1988 fermo restando il regime transitorio di cui all' articolo 12, comma 3, della medesima legge regionale.