Legge regionale 17 luglio 1984 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 20/06/1985

Modifiche alle leggi regionali 4 maggio 1978, n. 33 e 2 agosto 1982, n. 49 e disposizioni in materia urbanistica.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1978, n. 33

Art. 1

Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, è aggiunta la seguente lettera:

<< c) l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali >>.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, secondo comma, L. R. 25/1985

CAPO III

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 3

Per la realizzazione di opere regionali, finalizzate al recupero di patrimonio edilizio esistente, da adibire a sede di uffici, l' approvazione del progetto esecutivo da parte del Presidente della Giunta regionale equivale a modifica della destinazione di zona a servizi pubblici e costituisce variante, in conformità alle indicazioni del progetto stesso, alle norme degli strumenti urbanistici vigenti, generali o attuativi, contenenti limitazioni sull' utilizzo ad uffici delle aree interessate.

A tal fine il progetto delle opere di cui al precedente comma è inviato al Comune interessato, il quale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 60 giorni.

A seguito dell' approvazione del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente sezione del Comitato tecnico regionale, il progetto viene depositato presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta per la durata di 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L' effettuato deposito è reso noto al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Fino a 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, con apposito decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, si pronuncia sulle osservazioni, apportando al progetto le modifiche necessarie a seguito del loro accoglimento, o prende atto della loro mancata presentazione.

In tale sede viene altresì accertato che il progetto delle opere di cui al primo comma non contrasta con le prescrizioni dei piani urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Immediatamente dopo tale pubblicazione il progetto è depositato a libera visione del pubblico presso la Segreteria generale della Giunta regionale.

Dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione entra in vigore la variante urbanistica ed il progetto diviene eseguibile a tutti gli effetti di legge.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 4

Gli oneri derivanti dall' applicazione della lettera c) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni, come aggiunto con il precedente articolo 1, fanno carico, qualora trattisi d contributi annui costanti, al capitolo 8347 e, qualora trattisi di contributi una tantum, al capitolo 8348, entrambi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

In relazione al disposto del citato articolo 1 della presente legge, la denominazione dei suddetti capitoli viene così modificata:

cap. 8347 - << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>;

cap. 8348 - << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, ovvero per l' acquisto di edifici da destinare a uffici municipali, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.