﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 14 giugno 1984

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 18/06/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norma modificativa della legge regionale 20 giugno  1977, n.  30,   e   ulteriori   norme   di   integrazione   e   di interpretazione   autentica   concernenti   gli   interventi demandati alla  Segreteria  generale  straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito   dall' articolo  13  della  legge regionale 24 aprile 1978, n.  25, sono aggiunti  i  seguenti commi:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Limitatamente  al  compendio  patrimoniale  regionale  di Fontanabona,  all' esecuzione  delle  opere  di  riparazione provvede la Segreteria generale  straordinaria  che,  a  tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con  i soggetti di cui all' articolo 35 della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n.  63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.</p><p style="text-align: justify;">Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture  di  credito  a  favore  del  Segretario   generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;">I  fondi  accreditati  ai  sensi  del  precedente   comma affluiranno    alla    contabilità    speciale    istituita dall' articolo 8, secondo comma,  della  legge  regionale  2 settembre 1981, n.  57.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione autentica   dell' articolo  11, terzo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, il subingresso nei procedimenti relativi all' esecuzione  degli interventi di cui all' articolo 10 della medesima legge  non comporta,  per   il   Segretario   generale   straordinario, assunzione dell' attività giuridica espletata in precedenza da organi di altre e diverse Amministrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Conseguentemente, al Segretario  generale  straordinario, che abbia effettuato dei pagamenti in base alle aperture  di credito disposte a suo favore, ai sensi  dell' articolo  11, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n.  35, non può essere fatta risalire alcuna  responsabilità  per  gli eventuali vizi di illegittimità di  cui  fossero  inficiati gli  atti  presupposti  assunti   da   organi   di   diversa Amministrazione, in dipendenza dei quali i  pagamenti  siano stati effettuati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per tutti gli interventi da attuarsi direttamente a  cura della Segreteria generale  straordinaria,  in  relazione  ai quali le vigenti disposizioni di legge  già  non  prevedano aperture  di  credito  a  favore  del  Segretario   generale straordinario,  queste   potranno   essere   disposte,   con deliberazione   della   Giunta   regionale,   su    proposta dell' Assessore delegato alla ricostruzione, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica per  quanto  attiene  ai limiti di oggetto e di importo.</p><p style="text-align: justify;">Con le stesse modalità di cui  al  comma  precedente,  a favore del Segretario generale straordinario potranno essere disposte aperture di credito per il  pagamento  delle  spese connesse:<p style="text-align: justify;">a) al   conferimento   di    incarichi    professionali    e    collaborazioni  a  terzi  estranei   all' Amministrazione    regionale,  ai  sensi   dell' articolo  14  della   legge    regionale 27 agosto 1976, n.  46;</p><p style="text-align: justify;">b) all' acquisizione  dei  mezzi  e  servizi  necessari   al    funzionamento della  Segreteria  generale  straordinaria,    nonché di quanto altro sia necessario per lo svolgimento    delle  attribuzioni  alla  stessa  demandate,  ai   sensi    dell' articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n.    24.</p></p><p style="text-align: justify;">I  fondi  accreditati  ai  sensi  dei  commi   precedenti affluiranno    alla    contabilità    speciale    istituita dall' articolo 8, secondo comma,  della  legge  regionale  2 settembre 1981, n.  57.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 2, primo  comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n.  7, è autorizzata la spesa in termini di competenza, di lire 300  milioni  per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere  di  lire  300  milioni  fa  carico  al capitolo 850 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del  bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1984 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24  gennaio  1979, n.  7  -  sul  capitolo  911  dello  stato   di   previsione dell' entrata dei bilanci citati, il cui stanziamento  viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di  lire 300 milioni per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 850  viene  altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal quarto comma - aggiunto col precedente articolo  1  -   dell' articolo  12  della  legge regionale 20 giugno  1977,  n.  30,  così  come  sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile  1978,  n. 25, è autorizzata, in termini  sia  di  competenza  che  di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1984-1986  e  del  bilancio  per l' anno finanziario  1984,  viene  istituito  al  Titolo  II - Sezione III - Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta regionale  -  Segreteria  generale  straordinaria   per   la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il  capitolo  5908 con la denominazione:  &lt;&lt;   Spese  dirette  per  il  recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli  eventi tellurici del 1976, appartenenti al  compendio  patrimoniale regionale di  Fontanabona   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in termini sia di competenza che di cassa, di lire  3  miliardi per l' anno 1984.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 3 miliardi si  fa  fronte,  per quanto concerne sia la competenza  che  la  cassa,  mediante storno di pari importo dal capitolo 6708 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non  utilizzata  al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli  articoli  6  e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,  n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n.  12/Rag. del 7 febbraio 1984.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato  capitolo  5908  potranno  venire  iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista  dal  terzo comma dell' articolo 11 della legge  regionale  17  dicembre 1981, n.  84.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>