Legge regionale 07 maggio 1984 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 24/05/1984

Interpretazione autentica dell' articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, concernente: << Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia >>.

Articolo unico

In via di interpretazione autentica dell' art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, s' intende che, qualora le progettazioni riguardino opere destinate ad essere realizzate a carico totale o parziale dello Stato ovvero di altri enti o amministrazioni, compete alla Giunta regionale l' esercizio della facoltà di disporre il recupero, totale o parziale, delle spese incontrate per le progettazioni stesse, secondo modalità da concordare con gli enti e le amministrazioni destinatari dei progetti.