Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.
Art. 2
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999
2 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000
3 Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.
4 Parole soppresse al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008
6 Numero 1) del primo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.