Legge regionale 20 giugno 1983 , n. 66 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1987

Interventi in materia di opere portuali e marittime di competenza regionale e di navigazione interna.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Legge abrogata implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

( ABROGATO )

(3)

Note:

Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 71, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 25, primo comma, L. R. 25/1985

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 2

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole aggiunte al terzo comma da art. 71, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Parole aggiunte al quarto comma da art. 71, secondo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.

Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Art. 3

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato implicitamente da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987

Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.