﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1983

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Variazioni  al  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985 ed  al  bilancio  per   l' esercizio  1983  (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1983-1985 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PERL' ESERCIZIO 1983</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di  previsione   dell' entrata  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in  termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in  termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio  per   l' esercizio   1983   sono   introdotte   le variazioni, in termini di competenza, di  cui   all' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio  per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in  termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  D  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  per l' esercizio 1983 sono introdotte le variazioni, in  termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le variazioni relative ai capitoli 263,  301,  311,  314, 316, 318, 321, 401, 910, 911, 1057, 1063, 1064, 1065,  1071, 2310, 2504, 2506, 2532, 2534, 2703, 2912, 3255, 3328,  3329, 3653, 5205, 6479, 6486, 6490, 6701, 6851, 6901, 7238,  7239, 7240, 7272, 7856, 8224, 8755, 8844 dello stato di previsione della  spesa,  disposte  col  precedente  articolo  2,  sono conseguentemente apportate anche nell' elenco n.  1 allegato al bilancio pluriennale per gli  esercizi  1983-1985  ed  al bilancio per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di  previsione   dell' entrata  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito il  capitolo  756  con  la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito il capitolo  3151  con  la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello stato di  previsione   dell' entrata  del  bilancio pluriennale per gli  esercizi  finanziari  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio finanziario 1983  viene  istituito il   capitolo   654   con   la   classificazione    indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli  esercizi  finanziari  1983-1985  e  del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 vengono istituiti i capitolo 7183  e  7422  con  la  classificazione  indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10,  il  capitolo 2506 dello stato di previsione della  spesa  viene  inserito nell' elenco n.  1 allegato al bilancio pluriennale per  gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità successive al 1985 del limite   d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  ed  iscritto  sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e  7265 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio   finanziario    1983,    verranno    aumentate dell' importo  di  lire  530  milioni   per   gli   esercizi finanziari  1986  e  1987,  corrispondentemente   a   quanto disposto  per  gli  esercizi  finanziari  1983-1985  con  la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;, allegata alla presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le annualità successive al 1985 del limite   d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera c), della legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  ed  iscritto  sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e  7264 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983, verranno aumentate dell' importo di  lire 442  milioni  per  gli  esercizi  finanziari  1986  e  1987, corrispondentemente  a  quanto  disposto  per  gli  esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;,  allegata  alla presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il capitolo 5460 viene trasferito dalla Categoria IX alla Categoria XI.</p><p style="text-align: justify;">Il capitolo 5595 viene trasferito dalla Categoria XI alla Categoria IX.</p><p style="text-align: justify;">Il capitolo 7055 viene trasferito dalla Rubrica n.  4 alla Rubrica n.  2 - Servizio economia montana.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La somma di lire 83.010 milioni relativa alla  differenza tra  le  variazioni  in  aumento  ed  in   diminuzione   per l' esercizio 1983 previste  dalla  Tabella  &lt;&lt;   A   &gt;&gt;  viene destinata, per lire  69.110  milioni  alla  copertura  della differenza tra le variazioni in aumento  ed  in  diminuzione per l' esercizio 1983 previste dalla Tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; e,  per le restanti lire 13.900 milioni, alla copertura delle  nuove e  maggiori  spese  autorizzate,  sempre  per  il   medesimo esercizio, con il successivo Capo I del Titolo II.</p><p style="text-align: justify;">Le somme di lire 7.950 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.950 milioni  per   l' esercizio  1985  relative  alla differenza tra le variazioni in diminuzione  ed  in  aumento per gli esercizi medesimi previste dalla  Tabella  &lt;&lt;   B   &gt;&gt; vengono destinate alla  copertura  delle  nuove  e  maggiori spese autorizzate con il successivo Capo I del Titolo II.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">VARIE NORME FINANZIARIE E CONTABILI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi comportanti nuove e maggiori spese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In relazione alle disposizioni contenute   nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma,  del  decreto  legge  28 febbraio 1983, n.  55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo  scopo  di  assicurare  la  continuità  dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a  fronte  di  un  aumento  dei  costi  di esercizio da contenersi entro il limite  del  13  per  cento rispetto  al   1982,     l' Amministrazione   regionale   è autorizzata ad erogare, in via  anticipata   nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private  di  cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982,  n. 8,  un  contributo  chilometrico  integrativo  di  carattere straordinario, in misura  non  superiore  al  13  per  cento dell' ammontare dei contributi determinati per  l' esercizio 1982, per le varie categorie e  modi  di  trasporto  di  cui all' articolo 9 lettere a) e d)  della  legge  regionale  15 gennaio  1982,  n.   8   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione  regionale,   tramite   la   Direzione regionale della viabilità, dei trasporti  e  traffici,  dei porti ed attività  emporiali,  provvede  a  trasmettere  al Ministero   dei   Trasporti   la   documentazione   indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del  decreto  legge 28 febbraio 1983, n.  55, convertito nella legge  26  aprile 1983, n.  131, ai fini del  riconoscimento  da  parte  dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le  finalità di cui al comma precedente, in aumento alla quota del  Fondo Nazionale Trasporti  spettante  alla  Regione  medesima  per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.  151.</p><p style="text-align: justify;">Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio  1983,  non risultino   aver   rispettato   le    condizioni    indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto  legge 28 febbraio 1983, n.  55, convertito nella legge  26  aprile 1983, n.  131, sono tenute alla restituzione dei  contributi integrativi di cui al primo comma del presente  articolo,  e corrisposti    dall' Amministrazione   regionale,   mediante conguaglio   del   relativo   ammontare   sulle   erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n.  8 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste  dal  precedente  primo  comma, nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I -  Sezione  IV - Rubrica n.  2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV  -  il capitolo   517   con   la   denominazione:   &lt;&lt;    Contributi chilometrici integrativi  di  carattere  straordinario  alle Aziende di  trasporto  pubbliche  e  private   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  6.200 milioni per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione autentica   dell' articolo  44, secondo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n.  42, si intende che la soppressione dei Consorzi provinciali  per l' istruzione tecnica comporta la soppressione delle  Scuole libere  di  istruzione  tecnica,  diretta   emanazione   dei Consorzi medesimi.</p><p style="text-align: justify;">Oltre che nella  proprietà  di  tutti  i  beni  e  nella titolarità  di  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  non liquidati dei Consorzi, la Regione  succede  pertanto  anche nella proprietà dei beni e nella titolarità  dei  rapporti instaurati da dette Scuole.</p><p style="text-align: justify;">Per   far   fronte   agli   eventuali   oneri   derivanti dall' applicazione del precedente comma, è  autorizzata  la spesa, in termini di competenza,  di  lire  90  milioni  per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I  -  Sezione  V -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria III - il capitolo 977 con la  denominazione:  &lt;&lt;   Oneri  relativi  al  subentro  della Regione nei rapporti attivi e passivi  non  liquidati  dalle soppresse Scuole libere  di  istruzione  tecnica   &gt;&gt;  (spesa obbligatoria)  e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 90 milioni per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale 16 giugno 1978, n.  68, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 200 milioni per  l' esercizio finanziario 1983.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I -  Sezione  II -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - direzione regionale istruzione,  formazione  professionale ed attività culturali - Categoria IV - il capitolo 1080 con la   denominazione:   &lt;&lt;    Finanziamenti   e    spese    per l' organizzazione  e   l' allestimento  della  Mostra  della civiltà friulana di ieri e di oggi  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire  200  milioni per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 37  della  legge regionale 18 novembre 1976, n.  60, ed in considerazione del significato storico dei monumenti, la Regione è autorizzata a  concedere  alle  Amministrazioni   comunali   interessate contributi  per  iniziative  volte  alla   conservazione   e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino.</p><p style="text-align: justify;">A tale fine  è  autorizzata   nell' esercizio  1983,  la spesa, in termini di competenza, di lire 10 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I -  Sezione  II - Rubrica n.  2 - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali -  Categoria  IV  -  il capitolo 1081  con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  alle amministrazioni   comunali   per   iniziative   volte   alla conservazione e valorizzazione delle Foibe di Basovizza e di Monrupino   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Ai sensi dell' articolo 2, primo comma,  della  legge  20 gennaio 1982, n.  10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato  nell' elenco  n.  1  allegato  al  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed  al  bilancio  per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera  b), della  legge  regionale  23  dicembre  1980,   n.   72,   è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  500 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 2530 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente   elevato   di   lire   500   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  4  della  legge regionale 15 dicembre 1981, n.  82, è autorizzata la  spesa in  termini  di  competenza,  di  lire   200   milioni   per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 3332 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente   elevato   di   lire   200   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dalla  legge  regionale  10 ottobre 1981, n.  71, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione  IV -  Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della   Giunta   regionale - Segreteria Generale - Categoria XI - il capitolo 5207  con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  alle Comunità  montane,  ai  Comuni  o  loro  Consorzi  per   la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e  televisiva  della  RAI - Radio Televisione Italiana  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 500 milioni per  l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dagli articoli 5 e 14,  lettera a),  della  legge  regionale  18  agosto  1980,  n.  43,  è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  150 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui stanziamento, viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo 46, del DPR    6 marzo 1978, n.  102, è autorizzata la spesa, in termini  di competenza, di lire 400 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 6402 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui stanziamento viene, conseguentemente,  elevato  di  lire 400 milioni per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  37,  punto  1), della  legge  regionale  18  novembre  1976,   n.   60,   è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  250 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 6451 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente   elevato   di   lire   250   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui agli articoli 3, 6, 6  bis  della legge  regionale  30  agosto  1976,  n.  48   e   successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata  la  spesa,  in termini di competenza, di lire 400 milioni per  l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere  di  lire  400  milioni  fa  carico  al capitolo 6468 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1983-1985  e  del bilancio  per  l' esercizio   finanziario   1983,   il   cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente   elevato   di   lire   400   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale predispone un  programma  di interventi  conservativi  del  patrimonio  edilizio  facente parte del compendio minerario di  Cave  del  Predil  per  un importo complessivo di lire 600 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Alla realizzazione del  suddetto  programma  provvede  la SAMIM SpA,   concessionaria del   compendio  stesso.  A  tal fine l' importo di cui al precedente  comma  verrà  erogato alla SAMIM SpA,   per intero, prima    dell' esecuzione  dei lavori, con l' obbligo della Società stessa di  fornire,  a lavori effettuati, la dimostrazione del suo impiego.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dai  precedenti  commi,  è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e  del  bilancio  per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II -  Sezione  I - Rubrica n.  3 - Categoria IX - il  capitolo  6714  con  la denominazione: &lt;&lt;  Spese per la realizzazione  del  programma di  interventi  conservativi  del  patrimonio  edilizio  del compendio  minerario  di  Cave  del  Predil   &gt;&gt;  e  con   lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 600 milioni per l' esercizio finanziario 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al fine di consentire  alla  &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt;   SpA, proprietaria dell' attuale centro doganale  al  confine  con l' Austria in Comune di  Tarvisio,  la  progettazione  e  la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese  necessarie  dal  completamento  del  tratto  terminale dell' Autostrada  Udine  -  Tarvisio  -  Confine  di  Stato, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad  assumere l' onere della spesa occorrente, fino  all' importo  massimo di lire 16.000 milioni, mediante  conferimento  di  capitale alla predetta Società.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le modalità e i termini del conferimento  del  capitale, di cui  al  precedente  comma,  sono  regolati  da  apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione  regionale e la &lt;&lt;  Autovie Servizi  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Per  le  finalità  previste  dai  precedenti  commi   è autorizzata la spesa complessiva, in termini di  competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale  per  gli  esercizi   1983-1985,   a   decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n.  3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con  la denominazione: &lt;&lt;  Conferimenti a  favore  della  &lt;&lt;   Autovie Servizi  &gt;&gt; SpA    per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti  confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di  lire  7.000  milioni per   l' esercizio  1984  e  di  lire  9.000   milioni   per l' esercizio 1985.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  1  della  legge regionale  6  dicembre   1976,   n.   63,   è   autorizzato nell' esercizio finanziario 1983, un limite  di  impegno  di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno degli  esercizi  finanziari dal 1983 al 1987.</p><p style="text-align: justify;">L' onere   complessivo    di    lire    1.500    milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7828 dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  6  della  legge regionale 29 dicembre 1976, n.  68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa,  in  termini  di competenza, di lire 2.850 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 8344 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente  elevato  di   lire   2.850   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  2  della  legge regionale 4 maggio 1978, n.  33, e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978,  n.  33,  come  inserito  con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n.  25, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  200 milioni, per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 8348 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente   elevato   di   lire   200   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale  2 settembre 1981, n.  63, e già ridotto  con   l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n.  33,  di  lire  350 milioni   a   decorrere     dall' esercizio   1984,    viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per   l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio  1984. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire  69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  3  della  legge regionale  2  settembre  1981,   n.   63,   è   autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 1992.</p><p style="text-align: justify;">L' onere    complessivo    di     lire     1.259.655.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui   stanziamento   viene   conseguentemente   elevato   di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione  di  lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per la  concessione  dei  contributi  in  conto  capitale previsti dal primo e dal  secondo  comma   dell' articolo  4 della  legge  regionale  15  dicembre  1981,   n.   83,   è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire  750 milioni per l' esercizio 1983.</p><p style="text-align: justify;">Il predetto onere fa carico al capitolo 8515 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui  stanziamento,   in   termini   di   competenza,   viene conseguentemente   elevato   di   lire   750   milioni   per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4  della  legge regionale  15  dicembre  1981,  n.   83,   è   autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere complessivo di lire 300 milioni,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985, fa carico al capitolo 8516, il  cui  stanziamento,  in termini di competenza,  viene  conseguentemente  elevato  di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con storni di bilancionon comportanti maggiori spese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, negli anni 1983-1984-1985, contributi straordinari a  favore del Consorzio dei Comuni denominato Comunità Collinare  del Friuli e delle  Comunità  Montane  di  cui  alla  legge  13 dicembre 1971, n.  1102,  costituite,  prevalentemente,  dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del decreto  legge  13 maggio 1976, n.  227, convertito, con  modificazioni,  nella legge 29 maggio 1976,  n.  336,  e   dall' articolo  11  del decreto legge 18 settembre 1976,  n.  648,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n.  730.</p><p style="text-align: justify;">I  contributi  di  cui  al   precedente   comma   saranno corrisposti  per  le  finalità  di  cui  al   primo   comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13  maggio  1976, n. 227, in  ognuno  degli  anni  considerati,  nella  misura massima corrispondente all' importo erogato  dallo  Stato  a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n.  648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre  1976, n. 730.</p><p style="text-align: justify;">Per le suddette  finalità,  nello  stato  di  previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985  e  del  bilancio  per   l' esercizio  1983  viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  IV  -  Rubrica  n.  2 - Servizio economia montana - Categoria  XI  -  il  capitolo 5871 con la denominazione:  &lt;&lt;   Contributi  a  favore  delle Comunità Montane terremotate e  della  Comunità  Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli  eventi sismici del 1976  &gt;&gt; e con lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso  in ragione di lire 4.680 milioni per  ciascuno  degli  esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 14.040  milioni  si  fa  fronte mediante  prelevamento,  di  pari  importo,  dal  Fondo   di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali,  di  cui   all' articolo  1  della  legge regionale 2 settembre 1981, n.  58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio  di  tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.</p><p style="text-align: justify;">La  Regione  concede   altresì   la   propria   garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali,  di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con  i propri tesorieri o con  gli  Istituti  di  credito,  che  ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione  inerenti  i  compiti  istituzionali degli Enti stessi.</p><p style="text-align: justify;">I  mutui  e  le  anticipazioni  ammessi   alle   garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono  superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo  di  lire  10 miliardi.</p><p style="text-align: justify;">La concessione delle garanzie di cui al primo  e  secondo comma del presente articolo è  disposta  con  deliberazione della Giunta regionale  su  proposta   dell' Assessore  alle finanze.</p><p style="text-align: justify;">La domanda per la  concessione  dovrà  essere  corredata dalla  deliberazione  esecutiva  con  cui   l' Ente  dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella  quale dovrà essere  dichiarata  motivatamente   l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia  e   dall' atto  di adesione dell' Istituto mutuante.</p><p style="text-align: justify;">In relazione alla garanzia concessa,   l' Assessore  alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere  dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di   quest' ultimo,  un importo pari alle rate scadute e non  pagate  relative  alla restituzione del prestito.</p><p style="text-align: justify;">Gli eventuali  oneri  derivanti   dall' applicazione  del presente articolo faranno  carico  al  capitolo  6901  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato  per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della  legge  regionale 10 gennaio 1977, n.  3, viene ridotto di lire 250 milioni  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite vengono ridotte  di  lire  250  milioni  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal decimo comma dell' articolo 15 della  legge  regionale  21  gennaio  1977,  n.  7,  come sostituito con  l' articolo  17  della  legge  regionale  13 aprile 1978, n.  23, è  autorizzato   nell' esercizio  1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere complessivo di lire 750 milioni,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato  di  previsione della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi 1983-1985 e del bilancio  per   l' esercizio  1983,  il  cui stanziamento,    in    termini    di    competenza,    viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere di lire 750 milioni si  provvede  -  in relazione a  quanto  disposto  col  precedente  primo  comma - mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  7287  del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 1 miliardo  autorizzato  per l' esercizio 1981 con l' articolo 3 della legge regionale  3 giugno 1981, n.  30, viene ridotto di  lire  785  milioni  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite vengono ridotte  di  lire  785  milioni  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dall' articolo  3  della  legge regionale 29 dicembre 1976, n.  68, e dall' articolo 1 della legge regionale  3  giugno  1981,  n.  30,  è  autorizzato, nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 785 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 785 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere   complessivo    di    lire    2.355    milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8343 dello stato  di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983,  il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il limite di impegno di lire 250 milioni autorizzato  per l' esercizio 1981 con l' articolo 4 della legge regionale  7 maggio 1981, n.  25, viene  ridotto  di  lire  68.240.000  a decorrere dall' esercizio 1983. Le  annualità  relative  al predetto limite  vengono  ridotte  di  lire  68.240.000  per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2000.</p><p style="text-align: justify;">Per  le   finalità   previste     dall' articolo   1   e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il  secondo inserito con l' articolo 3 della legge  regionale  7  maggio 1981,  n.  25,  è  autorizzato,     nell' esercizio   1983, l' ulteriore limite d' impegno di lire 68.240.000.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 68.240.000 per ciascuno degli esercizi dal  1983  al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere complessivo di lire 204.720.000,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli  esercizi  dal  1983  al 1985, fa  carico  al  capitolo  8347,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità autorizzate per gli esercizi  dal  1986  al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La disciplina prevista dalla legge regionale 1  settembre 1982, n.  75, si applica pure   all' articolo  71,  terzo  e quarto comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n.  63, come integrato dall' articolo 46  della  legge  regionale  4 luglio 1979, n.  35.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui  al  citato  articolo  71,  terzo comma, della legge regionale 23 dicembre  1977,  n.  63,  è autorizzato l' ulteriore limite  d' impegno  di  lire  2.100 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi  dal  1983 al 2002.</p><p style="text-align: justify;">L' onere  di  lire  6.300  milioni,  corrispondente  alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8395  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985  e del bilancio per  l' esercizio  1983,  il  cui  stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.300 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere  di  lire  6.300  milioni  si  provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 &lt;&lt;  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico  ai  corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme varie</span></p><a name="art41"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  41</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.   </p><a name="art42"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  42</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">All' articolo 54 della legge regionale 9  dicembre  1982, n. 81, il riferimento all' articolo 13 va invece inteso come riferimento all' articolo 16.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via  di  interpretazione  autentica  del  terzo  comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 gennaio  1983,  n. 14, si intende che le norme previste dagli articoli 21 e  23 della  legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   vanno applicate anche alla quota di lire 704 milioni  iscritta  al capitolo di spesa relativo al limite di impegno  di  lire  1 miliardo  autorizzato  per  il  settore  del  commercio  con l' articolo  9  della  citata  legge  regionale,  in  quanto coperta con  la  riduzione   dell' autorizzazione  di  spesa derivante dal combinato disposto dai  primi  due  commi  del medesimo articolo 4 della legge regionale 29  gennaio  1983, n. 14.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione  sul  Bollettino   Ufficiale   della   Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p></p></p></p></body></html>