Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1983-
1985 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L' ESERCIZIO 1983
Art. 11
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 12
 
Le annualitā successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 503 dello stato di previsione dell' entrata e 7265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 530 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
Art. 13
 
Le annualitā successive al 1985 del limite d' impegno, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 504 dello stato di previsione dell' entrata e 7264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, verranno aumentate dell' importo di lire 442 milioni per gli esercizi finanziari 1986 e 1987, corrispondentemente a quanto disposto per gli esercizi finanziari 1983-1985 con la tabella << C >>, allegata alla presente legge.
TITOLO II
 VARIE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
CAPO I
 Interventi comportanti nuove e maggiori spese
Art. 16
 
In relazione alle disposizioni contenute nell' articolo 31, sesto, settimo ed ottavo comma, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed allo scopo di assicurare la continuitā dei servizi di trasporto pubblico locale nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, a fronte di un aumento dei costi di esercizio da contenersi entro il limite del 13 per cento rispetto al 1982, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare, in via anticipata nell' esercizio 1983, alle Aziende di trasporto pubbliche e private di cui all' articolo 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, un contributo chilometrico integrativo di carattere straordinario, in misura non superiore al 13 per cento dell' ammontare dei contributi determinati per l' esercizio 1982, per le varie categorie e modi di trasporto di cui all' articolo 9 lettere a) e d) della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilitā, dei trasporti e traffici, dei porti ed attivitā emporiali, provvede a trasmettere al Ministero dei Trasporti la documentazione indicata all' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ai fini del riconoscimento da parte dello Stato delle somme anticipate dalla Regione per le finalitā di cui al comma precedente, in aumento alla quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante alla Regione medesima per l' anno 1984 ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Le Aziende di trasporto che, a fine esercizio 1983, non risultino aver rispettato le condizioni indicate dall' articolo 31, commi sesto e settimo, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono tenute alla restituzione dei contributi integrativi di cui al primo comma del presente articolo, e corrisposti dall' Amministrazione regionale, mediante conguaglio del relativo ammontare sulle erogazioni spettanti, nell' esercizio 1984, ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalitā previste dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilitā, trasporti e traffici, porti ed attivitā emporiali - Categoria IV - il capitolo 517 con la denominazione: << Contributi chilometrici integrativi di carattere straordinario alle Aziende di trasporto pubbliche e private >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 6.200 milioni per l' esercizio 1983.
Art. 28
 
Le modalitā e i termini del conferimento del capitale, di cui al precedente comma, sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la << Autovie Servizi >>.
Per le finalitā previste dai precedenti commi č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6835 con la denominazione: << Conferimenti a favore della << Autovie Servizi >> SpA per la progettazione, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo - austriaca di Tarvisio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1985.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, comma 1, L. R. 11/1996
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 146, L. R. 1/2005
Art. 32
 
Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' esercizio 1981 con l' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e giā ridotto con l' articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, di lire 350 milioni a decorrere dall' esercizio 1984, viene ulteriormente ridotto di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 a decorrere dall' esercizio 1984. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 419.885.000 per l' esercizio 1983 e di lire 69.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990.
Per le finalitā previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, č autorizzato nell' esercizio 1983, l' ulteriore limite di impegno di lire 419.885.000.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 419.885.000 per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1992.
L' onere complessivo di lire 1.259.655.000, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 700 milioni, suddivisi in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO II
 Interventi finanziati con storni di bilancio
non comportanti maggiori spese
Art. 35
 
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalitā di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunitā, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalitā, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunitā Montane terremotate e della Comunitā Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 36
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresė la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali, di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito, che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire 10 miliardi.
La concessione delle garanzie di cui al primo e secondo comma del presente articolo č disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrā essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrā essere dichiarata motivatamente l' impossibilitā dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze č autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 37
 
Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.
Per le finalitā previste dal decimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito con l' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, č autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede - in relazione a quanto disposto col precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 7287 del precitato stato di previsione.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
CAPO III
 Norme varie
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2 La decorrenza dell'abrogazione č posposta alla data di approvazione della delibera di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma 3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11, comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5), č stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 43
 
All' articolo 54 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, il riferimento all' articolo 13 va invece inteso come riferimento all' articolo 16.
Art. 44
 
In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, si intende che le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, vanno applicate anche alla quota di lire 704 milioni iscritta al capitolo di spesa relativo al limite di impegno di lire 1 miliardo autorizzato per il settore del commercio con l' articolo 9 della citata legge regionale, in quanto coperta con la riduzione dell' autorizzazione di spesa derivante dal combinato disposto dai primi due commi del medesimo articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14.