﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1983

      , n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi per la prosecuzione ed il completamento  delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione  delle iniziative in esecuzione dell' articolo  1  della  legge  22 dicembre 1982, n.  960 - (Secondo provvedimento).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Infrastrutture di comunicazione e di trasporto</span></p><p style="text-align: justify;">In attuazione dell' articolo 1 della  legge  22  dicembre 1982, n.  960, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale  18  gennaio  1983,  n.  8,   l' ulteriore   spesa complessiva di lire 106.900  milioni,  di  cui  lire  63.200 milioni per l' esercizio 1984  e  lire  42.700  milioni  per l' esercizio 1985.</p><p style="text-align: justify;">Fra gli investimenti di cui al primo comma, sono comprese ulteriori opere di miglioramento del  collegamento  stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la  città  di Gorizia, di cui all' articolo 4 del DPR    6 marzo 1978,  n. 100, entro il limite massimo di lire 1.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Negli investimenti previsti per  il  completamento  delle opere e  degli  impianti   dell' autoporto  di  Fernetti  in provincia di Trieste  e   dell' autoporto  di  S.  Andrea  a Gorizia, di cui all' articolo 4 del DPR    6 marzo 1978,  n. 100 e all' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, sono comprese le spese relative all' acquisto di mezzi e di macchine operatrici per la movimentazione delle merci e dei carichi in genere entro il limite massimo di lire  2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;">L' erogazione  dei  finanziamenti  ai  fini  di  cui   al precedente  comma,  avviene  in  via  anticipata  entro   il limite  massimo  indicato  di  lire  2.000  milioni  e  fino all' intero ammontare del finanziamento concesso a  ciascuno degli enti beneficiari, successivamente all' approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli  interventi presentato rispettivamente dal Consorzio per la  costruzione e la gestione dell' Autoporto di Fernetti e  dal  Comune  di Gorizia, quali concessionari  della  realizzazione  dei  due autoporti.</p><p style="text-align: justify;">L' ente beneficiario è tenuto, a pena di  decadenza  del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme  introitate,  a  presentare  il  rendiconto   relativo all' impiego del  finanziamento  erogato  entro  il  termine stabilito nel provvedimento di concessione  e  comunque  non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione;  qualora  le  iniziative  riguardino   opere   o impianti, il rendiconto dovrà contenere  i  certificati  di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Gorizia, anche in via anticipata, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1983, lire 300  milioni  per   l' esercizio 1984 e  lire  300  milioni  per   l' esercizio  1985,  quale concorso alle spese di primo impianto per  il  funzionamento della Stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia.</p><p style="text-align: justify;">Il Comune di Gorizia è tenuto, a pena di  decadenza  del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme  introitate,  a  presentare  il  rendiconto   relativo all' impiego del  finanziamento  erogato  entro  il  termine stabilito dal provvedimento di concessione  e  comunque  non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione;  qualora  le  iniziative  riguardino   opere   o impianti il rendiconto dovrà  contenere  i  certificati  di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo interpretato da art. 50, primo comma, L. R. 30/1985</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ente Autonomo del Porto di Trieste</span></p><p style="text-align: justify;">In attuazione dell' articolo 1 della  legge  22  dicembre 1982, n.  960, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente Autonomo del Porto di  Trieste,  per  le finalità di cui all' articolo 2 della  legge  regionale  18 gennaio 1983, n.  8, un finanziamento di lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell' esercizio 1984 e lire 10 miliardi nell' esercizio 1985, quale ulteriore conferimento al  fondo di dotazione, di cui all' articolo 3 del  DPR     2  ottobre 1978, n.  714.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale è autorizzata ad  assegnare all' Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone,  istituita dalla   Camera   di   Commercio,   Industria,   Agricoltura, Artigianato di Gorizia, un  finanziamento  straordinario  di lire   5.000   milioni,   di   cui   lire   3.000    milioni nell' esercizio 1984 e lire 2.000  milioni   nell' esercizio 1985, da utilizzare per opere ed interventi volti a  rendere pienamente operative le aree  di  proprietà   dell' Azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 22/1987</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Secondo comma abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzioni culturali e scientifiche</span></p><p style="text-align: justify;">In attuazione dell' articolo 1 della  legge  22  dicembre 1982, n.  960, al fine di favorire   l' approfondimento  dei problemi  della  cooperazione  internazionale  nonché   dei peculiari    problemi    delle    aree     di     frontiera, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad  assegnare finanziamenti   straordinari   &lt;&lt;    una   tantum    &gt;&gt;    per l' acquisizione, la ristrutturazione e l' ammodernamento  di sedi,  di  locali  e  di  impianti  per     l' acquisto   di attrezzature nonché  per   l' attuazione  di  iniziative  e progetti di ricerca alle seguenti  Istituzioni  culturali  e scientifiche:<p style="text-align: justify;">- Istituto di Sociologia  Internazionale  -    ISIG    -  di   Gorizia;</p><p style="text-align: justify;">- Istituto di  Studi  e  Documentazione   sull' Est  Europeo   - ISDEE - di Trieste;</p><p style="text-align: justify;">- Istituto per lo Studio dei  Trasporti   nell' Integrazione   Economica Europea - ISTIEE - di Trieste;</p><p style="text-align: justify;">- Istituto Sloveno di Ricerca - SLORI - di Trieste.</p></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione regionale  è  inoltre  autorizzata  a promuovere in Trieste   un' istituzione  permanente  per  la conservazione e la valorizzazione del patrimonio  storico  e culturale e delle tradizioni delle popolazioni istriane e ad assegnare,  alla  istituzione  medesima,  un   finanziamento straordinario &lt;&lt;  una tantum  &gt;&gt; per gli interventi di cui  al primo comma. Per la  realizzazione,   l' allestimento  e  la gestione  della  suddetta  istituzione,   l' Amministrazione regionale potrà avvalersi di esistenti istituti e centri di studio, di ricerca e di documentazione  sulla  storia  e  la cultura dell' Istria e delle Organizzazioni ed  Associazioni degli istriani operanti nel Friuli - Venezia Giulia, nonché della  collaborazione   dell' Università  degli  Studi   di Trieste e degli Enti locali.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di  cui  ai  due  precedenti  commi  del presente articolo è autorizzata  la  spesa  complessiva  di lire 1.500 milioni nell' esercizio 1984.</p><p style="text-align: justify;">In attuazione dell' articolo 1 della  legge  22  dicembre 1982,  n.  960,  allo  scopo  di  sostenere   attività   ed iniziative   di   ricerca   scientifica    e    tecnologica, l' Amministrazione regionale  è  autorizzata  ad  assegnare all' Osservatorio   Geofisico   Sperimentale   di   Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958,  n.  73  e  successive modificazioni ed integrazioni, per l' assolvimento dei  suoi compiti istituzionali, un  fondo  di  dotazione  di  lire  1 miliardo nell'esercizio 1983.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinario alla Comunitàmontana del Carso</span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di  cui   all' articolo  6  della  legge regionale  18  gennaio  1983,  n.  8,     l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della Comunità Montana del Carso un ulteriore  finanziamento  straordinario di lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984,  da  utilizzarsi per gli interventi ivi indicati sull' intero territorio  dei Comuni facenti parte della Comunità stessa.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme finanziarie</span></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri  previsti  dal  precedente  articolo  1,  fanno carico al capitolo 5459  dello  stato  di  previsione  della spesa   del   bilancio   pluriennale   1983-1985,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire  106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l' esercizio 1984  e lire 43.700 milioni per l' esercizio 1985, cui si fa  fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito  fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del  precitato  stato  diprevisione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  2,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio  1983 viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5599 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore del Comune  di  Gorizia quale  concorso  alle  spese  di  primo  impianto   per   il funzionamento della  Stazione  confinaria  di  S.  Andrea  a Gorizia  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini  di competenza, di lire 1.000 milioni, di cui lire  400  milioni per l' esercizio 1983 e lire 300 milioni per ciascuno  degli esercizi 1984 e 1985.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire  1.000  milioni  si provvede come segue:<p style="text-align: justify;">- per  lire  400  milioni,  relative   all' esercizio  1983,   mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  5459  del   precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a   parte della quota non utilizzata al  31  dicembre  1982  e   trasferita, ai sensi dell' articolo  6,  secondo  e  terzo   comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10,  con   Decreto dell' Assessore alle finanze n.  11/RAG.,  dd.  17   febbraio 1983;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 600 milioni (300 milioni per  ciascun   esercizio 1984 e  1985),  mediante  prelevamento  di  pari   importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo   7001 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">L' onere previsto dal precedente articolo 3, fa carico al capitolo 5460 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale 1983- 1985, il cui  stanziamento  viene conseguentemente elevato di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985,  cui si  fa  fronte  mediante  prelevamento   di   pari   importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001  del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo  4,  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere   dall' esercizio  1984, viene istituito al Titolo II - Sezione  V  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale  viabilità, trasporti  e  traffici,   porti   ed   attività   emporiali - Categoria XI - il capitolo 5601 con la  denominazione:  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore dell' Azienda  Speciale per il Porto di Monfalcone per opere ed interventi  volti  a rendere  operative  le  aree  di  proprietà   dell' azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di  lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni  per   l' esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l' esercizio 1985, cui  si  fa fronte mediante prelevamento di pari importo  dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo e secondo comma, nello stato di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n.  2 - Presidenza  della  Giunta  -  Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - Categoria XI - il capitolo  6501 con la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari  &lt;&lt;   una tantum  &gt;&gt; ad istituzioni culturali e scientifiche al fine di favorire l' approfondimento dei problemi della  cooperazione internazionale nonché dei peculiari problemi delle aree  di frontiera  &gt;&gt; con lo stanziamento di lire 1.500  milioni  per l' esercizio 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo   dall' apposito  fondo  speciale  iscritto  al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.</p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5,  quarto comma, nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del  bilancio  per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica  n.  2  -  Presidenza  della  Giunta  -  Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - Categoria XI - il capitolo  6502 con la  denominazione:  &lt;&lt;   Assegnazione   all' Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste di un fondo  di  dotazione per l' assolvimento dei compiti istituzionali  &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento di lire 1 miliardo nell' esercizio 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo  5459 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al  31  dicembre  1982  e trasferita, ai sensi   dell' articolo  6,  secondo  e  terzo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,  n.  10,  con Decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  11/RAG.  del  17 febbraio 1983.</p><p style="text-align: justify;">L' onere previsto dal precedente articolo 6, fa carico al capitolo 7055 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale 1983- 1985, il cui  stanziamento  viene conseguentemente  elevato  di  lire   1.000   milioni,   per l' esercizio 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo   dall' apposito  fondo  speciale  iscritto  al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>