Legge regionale 16 giugno 1983, n. 56 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disposizioni di attuazione delle previsioni dell' articolo 4, secondo, nono e decimo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 5, L. R. 33/1988
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 5, L. R. 33/1988
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 5, L. R. 33/1988
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.