Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 1
3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il comma 2.
4. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. A tale adempimento si applica il comma 2.
5. Le disposizioni contenute nel comma 4 non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 33/1992
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 2, L. R. 13/2003
3 Parole sostituite al primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 28/2007
4 Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018